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In vigore al: 19/04/2016

a) LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 1978, n. 291)
Norme concernenti l'esercizio delle attribuzioni dell'ENAL in provincia di Bolzano in materia di attività ricreative

1)

Pubblicata nel B.U. 11 luglio 1978, n. 34.

Art. 1

(1) In conformità a quanto disposto dall'articolo 1 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 475, la Provincia autonoma di Bolzano assume i compiti ed esercita, nel territorio della provincia di Bolzano, le attribuzioni dell'ENAL, istituito ai sensi del R.D. L. 1 maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modifiche, e del D.LgT. 22 settembre 1945, n. 624.

Art. 2

(1) Con la data del trasferimento del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ENAL situato nel territorio della provincia di Bolzano, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto citato dal precedente articolo 1, la Provincia autonoma di Bolzano subentra nei diritti e nei rapporti giuridici patrimoniali del predetto ente.

Art. 3

(1) Il personale in servizio presso la direzione provinciale dell'ENAL di Bolzano, che entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge chiede, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 475, il trasferimento alla Provincia autonoma di Bolzano, è inquadrato, occorrendo anche in soprannumero alle dotazioni organiche delle singole qualifiche, nelle corrispondenti carriere del ruolo amministrativo di cui all'allegato A) della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, conservando l'anzianità giuridica ed economica acquisita o comunque riconosciuta presso l'ente di provenienza.

(2) Al personale immesso nelle qualifiche iniziali ai sensi del precedente comma, è valutata, in virtù del disposto del comma medesimo, l'anzianità come sopra riconosciuta ai fini della successiva progressione giuridica ed economica in carriera secondo l'ordinamento provinciale.

(3) Nei confronti del personale inquadrato nelle carriere di concetto ed esecutiva, l'anzianità di servizio riconosciuta ai sensi del primo comma è utile agli effetti della progressione in carriera, secondo l'ordinamento provinciale, fino alla qualifica di segretario principale rispettivamente di coadiutore principale, seconda classe di stipendio (pag. 302 rispettivamente 218), e prescindendo dagli scrutini previsti dagli articoli 13 e 15 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

(4) Qualora lo stipendio e l'assegno perequativo spettanti in seguito all'inquadramento nel ruolo provinciale risultassero inferiori allo stipendio in godimento presso l'ente di provenienza, esclusa l'indennità integrativa speciale, sono attribuiti nella qualifica e parametro conseguiti in sede di inquadramento ai sensi dei precedenti commi, gli aumenti biennali strettamente necessari al fine di assicurare un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello percepito all'atto del trasferimento.

(5) L'inquadramento del personale contemplato nel presente articolo ha luogo con la stessa decorrenza prevista per il trasferimento del medesimo alla Provincia di Bolzano.

Art. 4

(1) Il personale inquadrato nei ruoli provinciali, ai sensi della presente legge, è iscritto con la stessa decorrenza dell'inquadramento agli enti previdenziali e assistenziali previsti per i dipendenti provinciali.

(2) I benefici in materia pensionistica, previsti dalla legislazione provinciale in favore dei dipendenti dell'Amministrazione provinciale in relazione al servizio prestato presso la stessa, compresi quelli di cui all'articolo 19 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, sono estesi al personale inquadrato a norma della presente legge, per il complesso dei servizi resi all'ente di provenienza e alla Provincia, alle condizioni e nei limiti previsti per i dipendenti provinciali, purché ricongiungibili ai sensi della vigente normativa in materia.

(3) Per i dipendenti di cui ai precedenti commi, i quali ai sensi delle norme vigenti presso l'ente di provenienza risultino tuttora iscritti, ai fini di quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, l'Amministrazione provinciale manterrà, a tali fini e a domanda degli interessati, l'iscrizione alla predetta assicurazione generale.

Art. 5   2)

2)

Abrogato dall'art. 9 della L.P. 8 luglio 1983, n. 22.

Art. 6-7.   3)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

3)

Omissis.

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