In vigore al

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In vigore al: 19/04/2016

a) LEGGE PROVINCIALE 22 maggio 1978, n. 231)
Modifiche alla L.P. 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, sulla riforma dell'edilizia abitativa ed all'ordinamento urbanistico provinciale
1

1)

pubblicata nel B.U. 6 giugno 1978, N. 28

Art. 1-15.   2)

2)

riportati al n. XXXVIII - H/g

Art. 16-19.   3)

3)

modificano l'ordinamento urbanistico provinciale

Art. 20

(1) Il vincolo dell'inscindibilità di cui al secondo comma dell'articolo 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale non si applica per i fabbricati residenziali realizzati prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n, 38, al di fuori della sede dell'azienda e per i fabbricati residenziali realizzati in aggiunta all'originario fabbricato residenziale agricolo nella sede dell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 26 marzo 1970, n. 6, qualora il distacco non comporti pregiudizio per la sede e la gestione dell'azienda agricola, fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo 43 dell'ordinamento urbanistico provinciale.

Art. 21   3)

3)

modificano l'ordinamento urbanistico provinciale

Art. 22

(1) I proprietari di masi chiusi ai sensi della legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1, esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale 26 marzo 1970, n. 6 (22 aprile 1970), che non dispongono di aree coltivate per essere definite minime unità colturali a norma dell'articolo 25 della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, possono realizzare nella esistente sede del maso chiuso il volume a scopo residenziale con la densità di 0,04 m³/m² se si tratta di aree coltivate ad arativo e prato, rispettivamente in proporzione all'area coltivata e al volume massimo di cui al quinto comma dell'articolo 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale se si tratta di aree coltivate a vigneto e frutteto. Detta norma si applica esclusivamente ai proprietari che non possiedano altri terreni coltivati oltre a quelli del maso chiuso e abbiano i requisiti e nel caso di maso chiuso coltivato a frutteto e/o a vigneto di cui all'articolo 4 della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62.

La presente legge sarà pubblicata nel B.U. della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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