In vigore al

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In vigore al: 19/04/2016

a) LEGGE PROVINCIALE 3 gennaio 1978, n. 11)
Riforma del diritto di edificare

1)

Pubblicata nel B.U. 10 gennaio 1978, n. 2.

Art. 1-9/bis.   2)

2)

Abrogati dall'art. 134 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 9/ter (Rilascio della licenza d'uso per opere pubbliche)

(1) Per le opere pubbliche la licenza d'uso è rilasciata previa dichiarazione del direttore dei lavori attestante la rispondenza dell'opera al progetto approvato e previo collaudo statico.

(2) La licenza d'uso per le opere per le quali in sostituzione della concessione edilizia è stata rilasciata la dichiarazione di conformità, è rilasciata con le modalità di cui al comma 1 dall'Assessore provinciale all'urbanistica. 3)

3)

L'art. 9/ter è stato inserito dall'art. 80 della L.P. 17 giugno 1998, n. 6.

Art. 10-17.   2)

2)

Abrogati dall'art. 134 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.