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In vigore al: 19/04/2016

a) Legge provinciale 9 agosto 1977, n. 321)
Provvidenze per agevolare la realizzazione, la trasformazione, l'ampliamento ed il completamento di impianti sportivi

1)

Pubblicata nel B.U. 13 settembre 1977, n. 46.

Art. 1

(1) Al fine di agevolare la realizzazione, la trasformazione, l'ampliamento e il completamento di impianti sportivi, impianti turistico-sportivi e impianti sportivi scolastici, la Giunta provinciale è autorizzata a:

  • a)  stipulare ai sensi dell' ultimo comma dell'articolo 2 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 475, con l'istituto per il credito sportivo convenzioni per la concessione di mutui ai comuni e ai consorzi fra enti pubblici locali che intendono realizzare le iniziative di cui alla prima parte del presente articolo;
  • b)  concedere ai comuni e ai consorzi fra enti pubblici locali contributi annui costanti fino alla misura massima dell'8% sul capitale mutuato presso l' istituto per il credito sportivo o la Cassa depositi e prestiti e per la durata massima di 10 anni 2);
  • c)  concedere ai comuni e ai consorzi fra enti pubblici locali che partecipano ai sensi dell' articolo 10 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27, a società fornite di personalità giuridica contributi annui costanti fino alla misura massima dell'8% sul capitale mutuato presso altro istituto di credito e per la durata massima di anni 10;
  • d)  garantire ai sensi dell' articolo 11 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, le rate di ammortamento a carico degli enti che intendono contrarre mutui.

(2) Il cumulo dei contributi di cui alle lettere b) o c) del presente articolo con altre provvidenze della Provincia è consentito entro il limite massimo della spesa riconosciuta ammissibile. 2)

2)

L'art. 1 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 8 novembre 1978, n. 63; la lettera b) è stata successivamente modificata dall'art. 4 della L.P. 11 gennaio 1980, n. 2.

Art. 2

(1) Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente e sentite le comunità comprensoriali, approva il programma degli impianti sportivi, impegnando in ogni comprensorio e nella città capoluogo almeno l'80% della quota di spettanza in base ai criteri di suddivisione dell'articolo 3 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27. La Giunta provinciale prescinde dall'applicazione dei criteri dell'articolo 3 della citata legge, qualora in una comunità non siano previsti impianti sportivi che corrispondono a tipi o alle caratteristiche stabilite dalla Giunta provinciale o qualora la realizzazione degli impianti non possa essere iniziata entro il termine stabilito dalla Giunta provinciale.

(2) I comuni le cui opere sono incluse nel programma di cui al comma precedente e proposte per l'ammissione ai benefici della presente legge presentano all'Assessorato provinciale per lo sport entro il termine da stabilirsi ogni anno con deliberazione della Giunta provinciale la seguente documentazione in duplice copia:

  • a)  delibera di massima del Consiglio comunale, rispettivamente del consiglio di amministrazione del consorzio, approvata dall' organo tutorio di assumere il mutuo presso l'istituto per il credito sportivo o presso altri istituti di credito ed eventualmente di richiedere ai sensi della lettera d) dell'articolo 1 della presente legge la prestazione di garanzia da parte della Giunta provinciale;
  • b)  relazione tecnica;
  • c)  progetto di massima;
  • d)  preventivo di spesa;
  • e)  programma di costruzione;
  • f)  piano di finanziamento. 3)

(3) Entro il 30 aprile di ogni anno la Provincia inoltra all'istituto per il credito sportivo l'elenco delle iniziative incluse nel programma approvato e proposte per l'ammissione ai mutui dell'istituto per il credito sportivo unitamente ad una copia della documentazione prevista dal precedente comma 3).

(4) Entro il 30 giugno di ogni anno l'istituto per il credito sportivo fissa, d'intesa con la Giunta provinciale, la destinazione dei mutui da concedere nell'ambito del territorio provinciale e la relativa spesa ammissibile.

(5)  4)

(6) Gli impianti da ammettere alle provvidenze della presente legge e le loro caratteristiche sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(7) Le opere contenute nel programma approvato e proposte per i benefici della presente legge che in un momento successivo risultassero non ammissibili, saranno sostituite, fino alla concorrenza degli importi che si rendono disponibili, da altre opere incluse nel programma stesso, ma non ammesse per esaurimento del volume di credito o dello stanziamento di bilancio. In questi casi la documentazione prevista dal secondo comma del presente articolo può essere presentata anche dopo il termine ivi indicato e i termini di cui al terzo e quarto comma del presente articolo sono prorogati al 31 ottobre successivo. 5)

3)

I commi 2 e 3 sono stati sostituito dall'art. 2 della L.P. 8 novembre 1978, n. 63.

4)

Abrogato dall'art. 2 della L.P. 8 novembre 1978, n. 63.

5)

Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 2 della L.P. 8 novembre 1978, n. 63.

Art. 3   6)

6)

Abrogato dall'art. 3 della L.P. 8 novembre 1978, n. 63.

Art. 4

(1) La concessione della garanzia e del contributo, nonché la determinazione della spesa ammissibile sono disposte, con deliberazione della Giunta provinciale, sulla base del progetto esecutivo approvato dai competenti organi tecnici.

Art. 5

(1) Il contributo è corrisposto in due semestralità scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, con inizio dal semestre in cui è dovuta la prima rata di ammortamento del mutuo.

(2) Su richiesta dei beneficiari le rate semestrali possono essere corrisposte direttamente all'istituto mutuante.

Art. 6

(1) Per la concessione di contributi annui costanti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1 della presente legge, è autorizzato a carico dell'esercizio finanziario 1977 il limite d'impegno di lire 150 milioni. 7)

(2) Le annualità relative al limite d'impegno sopraindicato saranno iscritte su apposito capitolo del bilancio provinciale per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1986.

(3) I fondi eventualmente non impegnati entro il termine dell'esercizio finanziario corrente non decadono e possono essere utilizzati negli esercizi successivi entro i limiti stabiliti dall'articolo 36 della legge sulla contabilità generale dello Stato.

7)

Il comma 1 è stato modificato dall'art. 4 della L.P. 8 novembre 1978, n. 63.

Art. 7-8.   8)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

8)

Omissis.

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