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In vigore al: 19/04/2016

a) Legge provinciale 21 luglio 1977, n. 211)
Piano quadriennale per il finanziamento di opere scolastiche

vedi regolamento di esecuzione: D.P.G.P. n. 2/1992

1)

Pubblicata nel B.U. 9 agosto 1977, n. 39.

Art. 1 (Piano Quadriennale per il finanziamento di opere scolastiche)

(1) Per l'attuazione del piano di edilizia scolastica è autorizzato lo stanziamento di lire 40 miliardi in ragione di lire 10 miliardi a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1977, 1978, 1979 e 1980.

Art. 2 (Opere finanziabili)

(1) Il fondo annualmente stanziato è riservato ad opere di edilizia scolastica di interesse comunale ed intercomunale.

(2) Possono essere finanziate altresì l'acquisizione delle aree occorrenti per la costruzione o l'ampliamento, le spese di progettazione e direzione dei lavori delle opere stesse, la revisione dei prezzi, gli aumenti d'asta e l'ammontare degli interessi corrisposti per anticipazioni di cassa o per mutui a breve o media scadenza.

(3) L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere finanziate totalmente o parzialmente con i fondi della presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

Art. 3 (Suddivisione del fondo)

(1) Una quota pari all'80% del fondo stanziato in ciascun esercizio finanziario è ripartita tra le comunità comprensoriali secondo i seguenti criteri:

  • 1)  un ventesimo in parti uguali per tutti i comuni facenti parte della comunità comprensoriale;
  • 2)  la rimanente somma:
    • a)  per il 45% in proporzione diretta alla popolazione residente di ciascun comune, quale risulta dai più recenti dati ufficiali pubblicati dall' istituto centrale di statistica;
    • b)  per il 55% in proporzionale alla superficie di ciascun comune con il limite massimo di un ettaro per abitante.

(2) Il totale delle somme riferite alle singole comunità comprensoriali, costituente il fondo di cui al primo comma, è impegnato sull'apposito capitolo del bilancio di previsione con deliberazione della Giunta provinciale.

(3) Qualora una comunità comprensoriale non fosse in grado di utilizzare nel corso dell'anno di assegnazione la somma concessa dalla Provincia con il fondo di cui al primo comma per mancanza di progetti approvati o per altra circostanza, la Giunta provinciale ha facoltà di assegnare temporaneamente il relativo importo ad altra comunità comprensoriale che lo possa utilmente impiegare salvo conguaglio da effettuarsi in sede di assegnazione dei contributi spettanti negli esercizi finanziari successivi.

(4) La rimanente quota del 20% del fondo stanziato in ciascun esercizio finanziario è destinata con deliberazione della Giunta provinciale al finanziamento di quelle opere scolastiche che sono reputate, a discrezione della Giunta provinciale, necessarie ed urgenti.

(5) In considerazione dei maggiori oneri che gravano sulla città di Bolzano, quale capoluogo nel quale funzionano scuole di ogni ordine e grado di ambedue i gruppi linguistici, al Comune di Bolzano, oltre alla quota spettante a norma del primo comma del presente articolo, la Giunta provinciale assegnerà dal fondo del 20% di cui al comma precedente quote complementari annuali costanti in misura tale da garantire nel quadriennio contemplato dal piano un'assegnazione globale non inferiore a lire 7 miliardi.

(6) A partire dall'esercizio finanziario 1983 tutti i fondi stanziati in base alla presente legge sono destinati con deliberazione della Giunta provinciale al finanziamento di quelle opere scolastiche che sono reputate, a discrezione della Giunta provinciale, necessarie e urgenti. 2)

2)

Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 10 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29, e successivamente modificato dall'art. 10 della L.P. 20 marzo 1991, n. 7.

Art. 4 (Piano prioritario - Approvazione)

(1) Ciascuna comunità comprensoriale, conosciuto l'ammontare delle somme da impiegare nel proprio territorio, propone alla Giunta provinciale entro 60 giorni il piano prioritario di opere scolastiche e l'ammontare del relativo finanziamento, il quale non può superare il 90% del costo complessivo della singola opera. Una quota pari al 20% delle disponibilità finanziarie in ciascun comprensorio deve essere accantonata per far fronte alle eventuali variazioni di programma, nonché alle occorrenti integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazioni dei lavori mediante gara con offerta in aumento, a revisione dei prezzi, a maggiori costi delle aree ed a interessi scaduti per l'assunzione di mutui a breve o medio termine di cui al terzo comma del presente articolo.

(2) Trascorso il termine fissato al precedente comma, la Giunta provinciale, tenuto conto delle eventuali proposte pervenute dalle comunità comprensoriali, approva i piani comprensoriali definitivi delle opere finanziabili con l'apposita quota del fondo.

(3) I comuni sono autorizzati ad assumere mutui a breve termine per il finanziamento delle opere comprese nel piano prioritario in attesa di introitare i contributi assegnati.

Art. 5 (Piano sussidario - Domanda di mutuo)

(1) Ciascuna comunità comprensoriale predispone un piano sussidario di opere scolastiche. Le amministrazioni comunali interessate alla realizzazione delle relative opere devono inoltrare alla Cassa Depositi e Prestiti domanda di mutuo per il finanziamento dell'opera. Possono, altresì, presentare domanda di mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti per finanziare le quote non coperte dal contributo di cui all'articolo 4. I mutui assunti presso la Cassa Depositi e Prestiti da parte degli enti interessati sono assistiti dalle garanzie previste dall'articolo 11 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27.

Art. 6 (Esecuzione dei lavori)

(1) L'esecuzione dei lavori è affidata al comune sede dell'opera.

(2) I rapporti reciproci fra comuni vengono definiti con apposite convenzioni, ivi compresa l'attribuzione degli oneri derivanti dalla futura gestione o manutenzione dell'opera. In caso di mancato accordo sarà costituito un consorzio obbligatorio.

(3) Per le opere finanziate con i mezzi della presente legge i comuni possono affidare in concessione l'esecuzione dei lavori ad altri enti con le modalità di cui all'articolo 7 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27. 3)

3)

Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 5 della L.P. 11 agosto 1997, n. 11.

Art. 7 (Liquidazione delle anticipazioni e dei contributi)

(1) Con le modalità dell'articolo 8 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, le somme disponibili annualmente nel bilancio provinciale vengono liquidate ai comuni, qualora le opere risultino inserite nel piano prioritario di opere scolastiche. 4)

(2) Qualora il comune non sia impegnato a corrispondere all'impresa aggiudicatrice l'anticipazione del 50% sul prezzo contrattuale previsto dal D.M. 25 novembre 1972 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1972, n. 307) e il comune non abbia corrisposto tale anticipazione, l'Assessore ai lavori pubblici provvede a liquidare al comune, su presentazione del contratto d'appalto, l'importo pari alla rata d'acconto fissata nel contratto.

(3) Sulla base dei documenti contabili attestanti l'avvenuto pagamento della rata stabilita nel contratto, l'Assessore ai lavori pubblici dispone l'erogazione, in forma di anticipazione, della rata successiva.

4)

Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 22 novembre 1984, n. 18.

Art. 8 (Obbligo del rendiconto)

(1) Ultimata l'esecuzione dell'opera, l'ente esecutore deve far pervenire all'Assessorato provinciale per i lavori pubblici, immediatamente dopo l'emissione, copia del certificato di collaudo, nonché la documentazione contabile, dalla quale risulta la spesa effettivamente sostenuta.

Art. 9   5)

5)

Sostituisce l'art. 9 della L.P. 24 novembre 1973, n. 81.

Art. 10 (Regolamento)

(1) L'Amministrazione provinciale è autorizzata ad emanare, sentito il parere del comitato tecnico provinciale, un regolamento recante norme tecniche relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nell'esecuzione di opere di edilizia scolastica.

(2) L'assessore provinciale ai lavori pubblici, in casi particolari e sentito il parere positivo previsto dalla legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, può autorizzare deroghe alle direttive per l'edilizia scolastica emanate con regolamento di cui al comma 1, fatte salve le competenze in materia di prevenzione incendi di cui all'articolo 12 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18. 6)

6)

Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 78 della L.P. 17 giugno 1998, n. 6.

Art. 11   7)

7)

L'art. 11 è stato abrogato dall'art. 4 della L.P. 21 ottobre 1992, n. 38.

Art. 12-13.   8)

8)

Omissis.

Art. 14

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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