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In vigore al: 19/04/2016

a) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1976, n. 461)
Integrazioni della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, concernente: Norme per l'ulteriore utilizzo e trasferimento del patrimonio e dei relativi rapporti giuridici dell'Ente Nazionale per le Tre Venezie, trasferito alla Provincia autonoma di Bolzano

1)

Pubblicata nel B.U. 30 novembre 1976, n. 51.

Art. 1

(1) Il titolo di preferenza di cui al secondo comma, lettera a), dell'articolo 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, può essere fatto valere sull'intera particella fondiaria o edificiale, della quale il richiedente o rispettivamente il suo dante causa, dimostri di essere stato a suo tempo comproprietario, a condizione che per lo stesso bene non sia stata presentata domanda di acquisto da parte degli altri comproprietari. In tal caso il bene viene trasferito agli aventi diritto in proporzione delle quote ad essi spettanti: le rimanenti quote sono assegnate secondo i criteri di cui al secondo comma dell'articolo 4 della precitata legge. A parità di condizioni viene indetta una gara fra gli assegnatari sull'offerta più alta.

Art. 2

(1) Qualora il titolo di preferenza di cui al secondo comma, lettere a) e b), dell'articolo 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84. sia stato fatto valere da uno o da alcuni soltanto degli eredi indicati, il bene viene ad essi trasferito in parti uguali, a meno che nella domanda non sia stata fatta espressa richiesta di trasferire il bene a tutti gli eredi, in base alle disposizioni testamentarie del cujus.

Art. 3

(1) Coloro che abbiano fatto valere il titolo di preferenza di cui al secondo comma, lettera b), dell'articolo 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, rispetto a beni per i quali abbiano presentato domanda di acquisto i titolari del diritto di preferenza di cui alla lettera a) del medesimo articolo o rispetto a beni inclusi nel decreto di cui all'articolo 5 della medesima, possono far valere il titolo medesimo su altri beni immobili, alle condizioni indicate nella stessa lettera b), entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(2) Le persone che possono far valere il diritto di preferenza di cui al secondo comma, lettere a) e b), dell'articolo 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, e che non abbiano fatto valere lo stesso entro il termine di cui all'articolo 3 della medesima legge, possono esercitarlo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché per lo stesso bene non sia stata presentata domanda entro il termine di cui al citato articolo 3 da parte di persone con gli stessi titoli di preferenza.

Art. 4

(1) La Giunta provinciale, d'intesa con il richiedente, può alienare allo stesso un bene non indicato nella domanda e comunque compreso nell'elenco di cui all'articolo 1 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, qualora il richiedente stesso possa dimostrare il titolo di preferenza di cui al secondo comma, lettera b), dell'articolo 2 della legge precitata e qualora per il bene originariamente richiesto siano pervenute più di una domanda da parte di aventi diritto ai sensi della lettera b) del predetto articolo.

Art. 5

(1) La Giunta provinciale può alienare dei beni di cui all'articolo 1 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, con preferenza rispetto ai richiedenti di cui alle lettere c), d) ed e) del secondo comma dell'articolo 2 della legge provinciale suddetta, a persone che dimostrino di essere state anteriormente proprietarie di un bene immobile già rilevato dall'Ente Nazionale per le Tre Venezie in base al R.D. L. 13 dicembre 1939, n. 1888, e che abbiano la residenza in un comune della provincia di Bolzano.

(2) Il titolo di preferenza concesso agli stessi, in caso di loro decesso, può essere fatto valere dai discendenti in linea retta o dal coniuge superstite.

(3) Per la presentazione delle domande vale il termine di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 6

(1) Al secondo comma, lettera b), dell'articolo 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, le parole "e di consistenza e di natura analoghe a quello richiesto" sono sostituite dalle parole "e possibilmente di valore corrispondente al bene rilevato".

Art. 7   2)

2)

Modifica l'art. 2 della L.P. 29 novembre 1973, n. 84.

Art. 8

(1) Qualora, rispetto ad un determinato bene, siano presentate più domande di acquisto, i richiedenti sono invitati a partecipare ad una gara con offerte in aumento rispetto al prezzo di stima del bene. La vendita è deliberata a favore di colui che abbia fatto la maggiore offerta in aumento.

(2) L'offerta non è efficace se l'offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.

(3) Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di alienazione di beni per i quali siano stati fatti valere i titoli di preferenza di cui al secondo comma, lettere a), b), d) ed e) dell'articolo 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84.

Art. 9

(1) Possono essere ceduti in proprietà ai comuni o all'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, anche i beni rispetto ai quali siano pervenute richieste di acquisto, purché da parte di persone non fruenti di titolo di preferenza e sempreché i beni stessi siano destinati prevalentemente al perseguimento degli scopi istituzionali o a finalità di pubblico interesse o ad uso di abitazione, già in data anteriore alla data di pubblicazione della precitata legge provinciale.

Art. 10

(1) In caso di alienazione, anche parziale, entro 10 anni dall'acquisto da parte di chi ha acquistato la proprietà di un bene immobile a norma della presente legge e della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, la Provincia ha il diritto di riscattare il bene stesso al prezzo a suo tempo corrisposto alla medesima, maggiorato del valore delle eventuali migliorie o addizioni apportate al bene sulla base della stima della direzione tecnica provinciale o di un perito nominato dal presidente del tribunale di Bolzano, nonché degli interessi legali.

(2) Tale diritto di riscatto viene espressamente richiamato nel relativo contratto di compravendita e ne viene fatta annotazione nel libro fondiario ad istanza del Presidente della giunta provinciale,

(3) Il proprietario del bene che intende alienarlo deve darne notizia al Presidente della giunta provinciale mediante apposito atto da notificarsi a mezzo di ufficiale giudiziario.

(4) La Giunta provinciale può esercitare il diritto di riscatto a pena di decadenza entro 60 giorni dalla notifica.

(5) Sono nulli di pieno diritto i contratti stipulati in violazione delle norme contenute nel presente articolo.

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.