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In vigore al: 19/04/2016

b) Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 381)
Trasferimento ai Comuni degli asili nido della sciolta Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ubicati nella Provincia di Bolzano e del relativo personale

1)

Pubblicata nel B.U. 28 settembre 1976, n. 42.

Art. 1

(1) A decorrere dal 1° gennaio 1977 le funzioni amministrative relative ai quattro asili nido della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, ubicati nei territori dei comuni di Bolzano, Merano e Bressanone, sono attribuite ai rispettivi Comuni.

(2) Sono applicabili per quanto riguarda la gestione ed il funzionamento dei suddetti asili nido le norme previste dalla legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, e dal relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2

(1) Il patrimonio immobiliare relativo agli asili nido di cui all'articolo 1, con il relativo arredamento ed attrezzature, è trasferito, con le modalità previste dall'articolo 5 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, ai Comuni nel cui territorio i beni sono ubicati.

(2) I locali situati negli asili nido di cui al comma precedente e destinati fino al 31 dicembre 1975 ad attività di consultorio pediatrico ed ostetrico ginecologico, dovranno mantenere per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la stessa destinazione ed essere disponibili per le sole attività di medicina preventiva materna ed infantile, anche se esplicate da altro ente, secondo le disposizioni impartite dall'Assessore provinciale per l'igiene e la sanità.

Art. 3

(1) Il personale della soppressa ONMI di ruolo ed avventizio, in servizio continuativo alla data del 20 novembre 1975 presso gli asili nido di cui all'articolo 1, e che sia stato regolarmente assunto, è trasferito, con effetto dal 1° gennaio 1976, ai Comuni in cui sono ubicati gli asili nido nei quali il personale stesso svolgeva le proprie funzioni.

(2) Il trasferimento avviene con le modalità previste dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 698.

(3) Ai fini del trattamento di pensione ed ai fini dell'assistenza malattia e della buonuscita, si applicano gli articoli 8 e 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698.

(4) I Comuni di Bolzano e Merano si sostituiscono all'ONMI in tutti i rapporti giuridici nascenti dalla convenzione in atto alla data del 20 novembre 1975, intervenuta fra l'ex comitato provinciale ONMI di Bolzano e la Congregazione delle figlie della carità Canossiane di Verona.

Art. 4

(1) Per l'anno 1976 gli asili nido di cui alla presente legge vengono gestiti dalla Provincia.

Art. 5

(1)  2)

(2)  3)

2)

Omissis.

3)

Abrogato dall'art. 5, comma 4, della L.P. 9 aprile 1996, n. 8.

Art. 6   2)

2)

Omissis.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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