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In vigore al: 19/04/2016

d) LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1976, n. 121)
Nuova autorizzazione di spesa per il finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli enti locali

1)

Pubblicata nel B.U. 1° giugno 1976, n. 24.

Art. 1

(1) Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10.000 milioni in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977.

Art. 2

(1) Alla copertura dell'onere di lire 5.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1976 si provvede con la maggiore disponibilità di bilancio, per importo corrispondente, derivante dalla cessazione dell'onere di cui all'articolo 8, lettera i), della legge provinciale 14 gennaio 1976, n. 3.

Art. 3

(1) I Comuni sono autorizzati ad associarsi a società fornite di personalità giuridica costituite o da costituire per la costruzione o la sistemazione di impianti per attività sportive, ricreative o di interesse turistico.

(2) Al fine di assicurare un'adeguata tutela dell'interesse pubblico, le condizioni alle quali il Comune si associa sanno contenute in apposita convenzione da stipularsi fra il Comune e la società.

(3) Per gli scopi di cui sopra, i Comuni possono impiegare i contributi loro assegnati ai sensi delle leggi regionali 5 novembre 1968, n. 38, 1 settembre 1969, n. 8, e 12 luglio 1971, n. 15, ed ai sensi della legge provinciale 6 settembre 1972, n. 26, ed i fondi loro spettanti ai sensi della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27.

(4) La liquidazione delle somme che i Comuni intendono impiegare ai sensi del presente articolo, ha luogo su presentazione della convenzione di cui al secondo comma, nonché della deliberazione comunale di approvazione della convenzione e di copia dello statuto della società.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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