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In vigore al: 19/04/2016

b) LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1974, n. 381)
Provvidenze per la realizzazione di servizi, impianti ed aree inerenti alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi

1)

Pubblicata nel B.U. 21 gennaio 1975, n. 4.

Art. 1

(1) Per il finanziamento di un programma destinato a realizzare impianti di smaltimento dei rifiuti solidi, ad acquistare e ad apportare aree per l'organizzazione dei servizi e per le discariche controllate, ad acquistare mezzi per la raccolta, nonché a provvedere a quant'altro necessario per la razionale organizzazione e gestione dei servizi, ai sensi della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, sono autorizzate:.

  • a)  la spesa di lire 2100 milioni per la concessione di un contributo in conto capitale nel limite compreso tra l' 80 ed il 100% della spesa riconosciuta ammissibile, di cui lire 340 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1974 e lire 1760 milioni a carico del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1975;
  • b)  la spesa di lire 1300 milioni a disposizione dell' Amministrazione provinciale, a carico dell'esercizio finanziario 1974.

(2) Il programma di cui al primo comma deve precisare, in base all'urgenza della realizzazione dei servizi, la graduatoria di priorità, per l'ammissione ai benefici di cui alla presente legge.

Art. 2

(1) Possono beneficiare delle provvidenze di cui all'articolo 1 i Comuni, loro consorzi e le comunità comprensoriali, costituiti ai sensi di legge, le cui opere ed impianti da realizzare, nonché i mezzi da utilizzare siano previsti nel programma di cui al precedente articolo 1.

(2) Dalle provvidenze di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 sono esclusi i contributi per l'acquisizione dei mezzi di cui al seguente articolo 3.

Art. 3

(1) L'Amministrazione provinciale è autorizzata ad acquistare, a licitazione od a trattativa privata, a favore degli enti di cui al precedente articolo 2 e nel limite di spesa di cui alla lettera b) del precedente articolo 1, i mezzi per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonché quelli necessari al funzionamento delle discariche controllate.

Art. 4

(1) Le domande di ammissione a contributi di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 o per la cessione in proprietà dei mezzi di cui al precedente articolo 3, devono essere presentate alla Giunta provinciale entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Decreto del Presidente della giunta provinciale, con il quale viene approvato il programma di cui al precedente articolo 1.

(2) Le domande devono in ogni caso essere precedute dalle deliberazioni degli enti interessati, con le quali viene disposta l'organizzazione e la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61.

(3) Alle domande devono essere allegati progetto, relazione di massima delle opere da eseguire e l'indicazione della relativa spesa, nonché la richiesta di assegnazione dei mezzi.

(4) Sulle domande provvede la Giunta provinciale, la quale, nel comunicare ai richiedenti quelle ammesse al beneficio delle provvidenze di cui alla presente legge e l'ammontare del contributo relativo, stabilisce i termini perentori per la presentazione del progetto esecutivo, prescrivendone le caratteristiche, nonché le condizioni per la cessione in proprietà dei mezzi.

Art. 5

(1) Il contributo in conto capitale può essere corrisposto in unica soluzione, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera, oppure in corso d'opera, mediante acconti fino ai 4/5 dell'ammontare del contributo concesso, in base agli stati di avanzamento dei lavori.

(2) In tal caso il rimanente 1/4 è corrisposto dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera.

Art. 6

(1) Gli stanziamenti disposti in applicazione del precedente articolo 1 della presente legge, anche se non impegnati, non decadono al termine dell'esercizio finanziario, ma saranno conservati tra i residui fino a quando, a giudizio della Giunta provinciale, permanga la necessità delle spese relative.

Art. 7

(1) Con l'entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione la legge regionale 24 gennaio 1972, n. 8, e viene abrogata la legge provinciale 10 settembre 1973, n. 40.

(2) I relativi stanziamenti conservati tra i residui passivi degli esercizi finanziari 1972 e 1973, rispettivamente per lire 215 milioni e per lire 1.065 milioni decadono e sono trasportati fra le economie di esercizio in sede di rendiconto generale per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 8-9.   2)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

2)

Omissis.

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