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In vigore al: 19/04/2016

f) Legge provinciale 11 novembre 1974, n. 201)
Sussidi a favore di associazioni agrarie di mutua assicurazione bestiame

1)

Pubblicata nel B.U. 3 dicembre 1974, n. 56.

Art. 1

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere sussidi a favore di associazioni agrarie di mutua assicurazione bestiame (in seguito chiamate asociazioni) al fine di ridurre i danni derivanti agli allevatori associati dalla mortalità del bestiame.

Art. 2

(1) I sussidi di cui all'articolo precedente saranno liquidati alle associazioni in base al rendiconto amministrativo da presentare all'Assessorato per l'agricoltura e le foreste entro il 15 giugno di ogni anno per l'anno amministrativo precedente, che va, agli effetti della presente legge, dal 1° maggio al 30 aprile di ogni anno.

Art. 3

(1) Le associazioni ammesse a presentare le domande di sussidio devono risultare iscritte in un apposito schedario tenuto nell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste.

(2) Per ottenere l'iscrizione nello schedario di cui al primo comma, le associazioni devono rispondere ai seguenti requisiti:

  • a)  essere rette da uno statuto vistato dall' Assessore competente;
  • b)  avere per fine il risarcimento dei danni derivanti dalla mortalità del bestiame;
  • c)  operare entro una circoscrizione limitata definita dall' assemblea generale dei soci;
  • d)  osservare il principio della gratuità delle cariche eccettuata la rifusione delle spese anche in forma forfettaria;
  • e)  escludere ogni e qualsiasi scopo di speculazione.

Art. 4

(1) Lo statuto delle associazioni deve indicare:

  • a)  la denominazione assunta dall' associazione e la sua sede;
  • b)  le condizioni di ammissione e di recesso degli associati;
  • c)  il numero, il modo di nomina, le attribuzioni degli amministratori e la designazione della rappresentanza sociale;
  • d)  i diritti ed i doveri degli associati, i criteri per la determinazione dei risarcimenti e le norme sulla formulazione dei rendiconti consuntivi;
  • e)  le forme e le condizioni dello scioglimento e della liquidazione dell' associazione;
  • f)  le norme di convocazione dell' assemblea generale e le condizioni per la validità delle sue deliberazioni.

Art. 5

(1) L'Amministrazione provinciale ha la facoltà di sorvegliare, verificare e controllare l'attività delle singole associazioni e le relative documentazioni.

Art. 6

(1) L'ammontare dei sussidi da concedere alle singole associazioni sarà determinato dalla Giunta provinciale e non potrà superare la misura del 50% dell'ammontare della perdita effettiva registrata dalle singole associazioni durante l'anno amministrativo.

(2) In caso di danni eccezionali la Giunta provinciale potrà aumentare il contributo di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7

(1) Sono iscritti d'ufficio nello schedario di cui nell'articolo 3 le associazioni esistenti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

(1) Le domande per sussudi inevase giacenti presso l'Assessorato competente possono essere esaminate ai sensi della presente legge.

Art. 9

(1) Per l'esecuzione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1974.

(2) Per gli esercizi successivi è autorizzata la spesa fino ad un massimo di lire 100 milioni all'anno, nell'importo da stabilire annualmente con legge di bilancio.

(3) Alla copertura dell'onere di lire 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario corrente, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie di lire 100 milioni iscritte nel bilancio provinciale per l'anno 1974 al cap. 3215 della Spesa.

La presente legge sarà pubblicata nel B.U. della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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