(1) Nel rispetto delle norme fissate nel presente titolo, la legge regionale, ai sensi dell'articolo 56 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, stabilisce i principi generali relativi allo stato giuridico dei segretari comunali, facendo salvi, anche nei confronti dei comuni, i diritti e le posizioni acquisiti dai segretari già inquadrati nei ruoli statali.
(2) Nell'ambito degli anzidetti principi, i comuni esercitano la propria potestà regolamentare.