(1) La determinazione dei rimborsi spettanti alle Province ai sensi dall'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, per l'esercizio delle funzioni delegate, ai sensi dell'articolo 4/bis del presente decreto, al netto dei proventi derivanti dalle operazioni svolte dagli uffici di cui all'articolo 1 che affluiscono direttamente alle Province, è effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo ed il presidente delle rispettive giunte provinciali, tenendo conto di quanto stabilito dall comma 2 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.7)