(1) Ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, gli archivi ed i documenti della soppressa direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Trentino-Alto Adige, inerenti alle funzioni spettanti alle province nelle materie di cui al presente decreto, vengono consegnati alle province stesse, secondo la rispettiva competenza, accompagnati da elenchi descrittivi.
(2) Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiedere copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla provincia.15)
Art. 4 (Disposizioni in materia di archivi e documenti degli uffici statali inerenti le competenze delle province in materia di trasporti)
(1) Gli archivi e i documenti degli uffici statali inerenti le funzioni spettanti alle province in materia di trasporti ferroviari di interesse provinciale sono consegnati alle province stesse con le modalità previste dall'art. 30, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.
(2) Agli atti, contratti, formalità ed adempimenti previsti dal presente decreto si applica quanto disposto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.