(1) Salvo quanto previsto dal comma 2, le funzioni delegate alle regioni a statuto ordinario in forza del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che già non spettino per competenza propria o delegata alla regione o alle province, vengono delegate ai predetti enti in applicazione dell'articolo 16 dello statuto speciale.
(2) Le funzioni delegate alle regioni a statuto ordinario in forza del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora riguardino materie comprese negli articoli 4 e 8 dello statuto speciale, sono trasferite, rispettivamente, alla regione o alle, province autonome per la parte che già non spetti loro per competenza propria.
(3) Le funzioni trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alle regioni a statuto ordinario, per la parte che esorbiti dalle competenze attribuite dallo statuto speciale alla regione o alle province autonome, sono delegate ai predetti enti in relazione alle materie di rispettiva competenza.