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In vigore al: 19/04/2016

29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 5701)
Norme di adeguamento del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale statale dei ruoli locali della provincia di Bolzano, nel consiglio di amministrazione e nella commissione di disciplina di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752

1)

Pubblicato nella G.U. 27 settembre 1976, n. 270.

Art. 1

(1) Le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, nonché nella commissione di disciplina prevista dall'articolo 23 del decreto stesso si svolgono con le modalità di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, modificato da quanto disposto dai successivi articoli.

(2) Restano in vigore le disposizioni del menzionato decreto n. 721 che non siano incompatibili con le norme del presente decreto.

Art. 2

(1) Per le elezioni di cui al precedente articolo il commissario del Governo per la provincia di Bolzano svolge le attribuzioni previste per il Ministro.

(2) Le competenze previste per le commissioni centrale e circoscrizionali sono attribuite alla commissione elettorale provinciale di cui al successivo articolo 5.

Art. 3

(1) Sono elettori ed eleggibili tutti i dipendenti dei ruoli locali di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in servizio alla data delle elezioni. 2)

2)

Il comma 1 è stato modificato dall'art. 17 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327.

Art. 4

(1) Le elezioni sono indette con decreto del commissario del Governo per la provincia di Bolzano da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige nonché in quello di cui all'articolo 42, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica.

(2) Col decreto di indizione delle elezioni, il commissario del Governo nomina la commissione elettorale provinciale.

Art. 5

(1) La commissione elettorale provinciale è composta da sei dipendenti aventi diritto al voto, di cui tre appartenenti al gruppo di lingua italiana e tre al gruppo di lingua tedesca scelti dal commissario del Governo tra sei nominativi per ciascun gruppo linguistico designati dai componenti del consiglio di amministrazione appartenenti al rispettivo gruppo. Questa designazione deve essere espressa da una maggioranza formata da rappresentanti dell'amministrazione e da rappresentanti del personale. Il consiglio di amministrazione deve esprimere le designazioni entro quindici giorni dalla sua convocazione.

(2) La commissione è presieduta dal componente avente la maggiore anzianità nella qualifica più elevata. Il presidente designa uno dei componenti appartenenti al gruppo linguistico diverso dal proprio, ad esercitare le funzioni di segretario.

(3) La commissione terrà le proprie sedute presso il commissariato del Governo di Bolzano.

Art. 6

(1) La commissione elettorale provinciale entro il ventesimo giorno antecedente alla data delle votazioni, determina il numero e la ubicazione dei seggi elettorali in modo che siano assegnati ad ogni seggio un numero di elettori ritenuto congruo per garantire la segretezza del voto.

(2) La commissione entro il termine di cui al precedente comma, provvede altresì, sulla base degli elenchi e dei dati forniti dall'ufficio unico del personale di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, alla compilazione della lista degli elettori assegnati a ciascun seggio indicandovi cognome, nome, luogo, data di nascita e gruppo linguistico, appartenenza, risultante dall'atto della sua assunzione nonché all'affissione di detta lista in apposito albo o spazio predisposto nei singoli uffici ove presta servizio il personale ivi iscritto.

(3) L'affissione ha la durata di cinque giorni al fine di consentire agli interessati di proporre reclamo con qualsiasi mezzo avverso la mancata iscrizione nella lista o la errata indicazione dei dati ivi indicati.

(4) Il reclamo deve essere presentato, entro i cinque giorni successivi al termine di affissione di cui al comma precedente, alla commissione elettorale provinciale la quale, entro il giorno precedente la votazione, deve provvedere ad effettuare, le occorrenti iscrizioni o rettifiche.

Art. 7

(1) Per ciascun seggio è istituito un ufficio elettorale composto da quattro scrutatori, di cui due appartenenti al gruppo di lingua italiana e due al gruppo di lingua tedesca, nominati dalla commissione elettorale provinciale con i criteri di cui all'articolo 5, primo comma, entro il decimo giorno antecedente la data delle votazioni.

(2) L'ufficio elettorale è presieduto dal componente avente la maggiore anzianità nella qualifica più elevata.

(3) Il presidente designa uno dei componenti, appartenenti al gruppo linguistico diverso dal proprio, ad esercitare le funzioni di vice presidente e incarica il componente che riveste la qualifica meno elevata a svolgere le funzioni di segretario.

Art. 8

(1) Le liste dei candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione e per la commissione di disciplina, distinte per gruppo linguistico, possono essere presentate:

  • a)  dalle confederazioni sindacali rappresentate nella CESP (Consulta economico sociale provinciale);
  • b)  dal numero di elettori previsto nella lettera c) dell' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, riferito a ciascun gruppo linguistico.

(2) I candidati devono risultare iscritti nell'elenco degli elettori e ciascuna lista, corredata dalle dichiarazioni di accettazione, deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei rappresentanti titolari e supplenti da eleggere.

(3) Ai sensi del terzo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, gli elettori del gruppo linguistico ladino hanno facoltà di accettare la candidatura nelle liste di uno o dell'altro gruppo.

Art. 9

(1) Le schede di votazione distinte con evidenza per il consiglio di amministrazione e per la commissione di disciplina, sono di tipo unico, ma di colore diverso a seconda che siano destinate agli elettori di uno o dell'altro gruppo linguistico.

(2) Ai sensi del terzo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, gli elettori del gruppo linguistico ladino hanno facoltà di chiedere la scheda di votazione di cui al comma precedente destinata agli elettori di uno o dell'altro gruppo linguistico. Se sono candidati hanno facoltà di chiedere solo la scheda che contiene la lista in cui sono candidati.

Art. 10

(1) La commissione elettorale provinciale assegna i posti riservati nel consiglio di amministrazione e nella commissione di disciplina ai rappresentanti del personale appartenente ai gruppi linguistici in rapporto proporzionale ai voti ottenuti da ciascuna lista e, di queste, proclama eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Art. 11 (Norma transitoria)

(1) In sede di prima costituzione del consiglio di amministrazione e della commissione di disciplina:

  • 1)  il commissario del Governo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto indice le elezioni dei rappresentanti del personale fissandone la data non oltre i successivi sessanta giorni;
  • 2)  il commissario del Governo, d' intesa con la rappresentanza della provincia di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sceglie i componenti della commissione elettorale provinciale tra sei nominativi per ciascun gruppo linguistico proposti dalle confederazioni sindacali di cui all'articolo 8, lettera a). 3)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

3)

Il comma 1 è stato modificato dall'art. 17 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327.

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