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In vigore al: 19/04/2016

27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 8461)
Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego

1)

Pubblicato nella G.U. 26 novembre 1977, n. 323.

Art. 1

(1) Il superamento dell'esame di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è valido ai fini della concessione dell'indennità di cui alla legge 23 ottobre 1961, numero 1165, al personale che non ne sia in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(2) L'indennità decorre dal giorno del superamento dell'esame per il personale già in servizio e da quello di assunzione in servizio per il personale di nuova nomina. 2)

(3) Gli articoli 2 (escluso l'ultimo comma), 4 e 6 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 807 (esclusi l'ultimo comma dell'articolo 15 e gli articoli 16, 17 e 19), sono abrogati.

2)

Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 22 ottobre 1981, n. 760.

Art. 2

(1) Il superamento dell'esame della conoscenza delle lingue italiana e tedesca svoltosi in base alla normativa in vigore ai fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione in provincia di Bolzano, conserva efficacia al fine del disposto dell'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, nel caso di passaggio di personale da una all'altra amministrazione dello Stato, da queste ad un ente pubblico o viceversa, o ad altro ente pubblico, qualora il passaggio non comporti interruzione nel rapporto di impiego pubblico, nè l'inquadramento in una carriera superiore a quella per la quale il personale interessato ha superato il citato esame della conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

Art. 3

(1) Al personale indicato al primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, nonché all'analogo personale delle scuole materne e delle scuole e dei corsi di addestramento e formazione professionale dipendente dalla Provincia di Bolzano, non è richiesta la conoscenza della seconda lingua qualora svolga attività nelle scuole la cui lingua d'insegnamento è quella del gruppo linguistico di appartenenza del personale stesso.

Art. 4

(1) Al concorso per l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti portalettere di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, nonché al concorso per fattorini di cui all'articolo 2 della citata legge, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 5

(1) I sostituti portalettere già iscritti nel relativo elenco provinciale di Bolzano alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, se residenti in provincia di Bolzano alla data del 20 gennaio 1972, continueranno a prestare servizio nella provincia ai sensi dell'articolo 9, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 752.

(2) Il personale di cui al comma precedente, non residente in provincia di Bolzano alla data del 20 gennaio 1972, è trasferito nell'elenco dei sostituti portalettere di altra provincia indicata dagli interessati mantenendo l'anzianità di iscrizione nell'elenco.

(3) Il personale di cui al primo comma, qualora abbia i prescritti requisiti, è ammesso al concorso previsto dalla legge 9 gennaio 1973, n. 3, articolo 2, bandito secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 6

(1) Al personale degli uffici giudiziari di cui alla tabella contrassegnata con il n. 1 allegata al presente decreto, si estendono le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 7-8.   3)

3)

Recano modifiche al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 9 (Norma transitoria)

(1) Gli esami per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca previsti da leggi regionali o provinciali e dai regolamenti organici del personale in vigore per gli enti locali della provincia di Bolzano ai fini delle assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi presso i rispettivi enti, superati anteriormente alla data della prima sessione d'esame di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, hanno validità per i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabella 1 4)

4)

La tabella 1 è stata sostituita dall'art. 4 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 133, riportato al § 55 (tabella 4).

Tabella 2-6 5)

5)

Le tabelle 2, 3, 4, 5 e 6 modificano il D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

ActionActionNorme costituzionali
ActionAction1) ACCORDO DI PARIGI
ActionAction2) Costituzione della Repubblica Italiana
ActionAction3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
ActionAction3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
ActionAction4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
ActionAction5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
ActionAction6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
ActionAction7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
ActionAction8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
ActionAction9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
ActionAction10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
ActionAction11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
ActionAction12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
ActionAction13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
ActionAction14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
ActionAction15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
ActionAction16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
ActionAction17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
ActionAction18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
ActionAction19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
ActionAction20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
ActionAction21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
ActionAction22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
ActionAction23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
ActionAction24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
ActionAction25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
ActionAction26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
ActionAction27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7-8.   
ActionActionArt. 9 (Norma transitoria)
ActionActionTabella 1
ActionActionTabella 2-6
ActionAction28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
ActionAction29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
ActionAction30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
ActionAction31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
ActionAction32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
ActionAction33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
ActionAction34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
ActionAction35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
ActionAction36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
ActionAction37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
ActionAction38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
ActionAction39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
ActionAction40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
ActionAction41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
ActionAction42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
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ActionAction44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
ActionAction45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
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ActionAction52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267
ActionAction53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
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ActionAction56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
ActionAction57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
ActionAction58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
ActionAction59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
ActionAction60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
ActionAction61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
ActionAction63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionAction64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
ActionAction65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
ActionAction66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
ActionAction67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
ActionAction68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
ActionAction69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
ActionAction70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
ActionAction71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
ActionAction72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
ActionAction73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
ActionAction74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
ActionAction75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
ActionAction76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
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