(1) La classificazione come strade statali delle strade locali e provinciali e la sclassificazione delle strade statali sono effettuate dallo Stato d'intesa con la provincia interessata.
(2) L'efficacia del provvedimento di sclassificazione decorre dalla data dalla quale ha effetto l'atto provinciale con cui si provvede alla nuova classificazione o alla diversa destinazione del suolo stradale, atto che dovrà essere emanato entro il termine di sei mesi.
(3) I provvedimenti di classificazione previsti dal primo comma e rispettivamente quelli di sclassificazione congiunti all'atto provinciale di cui al secondo comma, comportano il trasferimento delle strade e costituiscono titolo per la relativa intavolazione.