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In vigore al: 19/04/2016

13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 2781)
Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di turismo ed industrie alberghiere

1)

Pubblicato nella G. U. 26 luglio 1974, n. 196.

Art. 1  delibera sentenza

(1) Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di turismo e industria alberghiera, comprese le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nella stessa materia sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 370 del 27.07.1992 - Pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 188 del 22.04.1992 - Legge di liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e di interventi di sostengo alle imprese turistiche
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 360 del 18.07.1991 - Turismo - Maestri di sci - Ordinamento della professione - Abilitazione all'esercizio della professione - Legge statale - stabilisce solo principi fondamentali e standards minimi
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 372 del 06.07.1989 - Ordinamento della professione di guida alpina
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 195 del 15.07.1986 - Legge quadro per il turismo - Potere di indirizzo e coordinamento - Vincolo di destinazione dei finanziamenti statali

Art. 2

(1) Sono inoltre esercitate dalle province le funzioni amministrative degli organi dello Stato e della regione in ordine agli altri enti, istituzioni e organizzazioni locali operanti nelle materie di cui al precedente articolo 1.

(2) In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nel precedente comma, la legge stessa provvede in ordine al personale e ai beni degli enti soppressi. 2)

2)

Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267.

Art. 3

(1) Ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci resta fermo quanto previsto al secondo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

(2) Sino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, al rilascio della licenza di cui al comma precedente continuano a provvedere i presidenti delle giunte provinciali.

(3) Sino a quando le province non disporranno diversamente, la commissione esaminatrice istituita per l'applicazione dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo unico della legge 1 dicembre 1971, n. 1051, conserva la composizione originaria prevista dalle disposizioni in vigore e viene nominata dalla Giunta provinciale competente.

Art. 4

(1) Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale di cui all'articolo 1 che hanno tra i loro fini istituzionali anche compiti nelle materie indicate nello stesso articolo, continueranno ad esercitare le proprie attribuzioni e i relativi programmi di attività concernenti tali fini debbono essere preventivamente approvati dalla provincia interessata.

(2) Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle province di Trento e di Bolzano, ed addetto alle attività che cessano, sarà trasferito, previo consenso, alle province di Trento e di Bolzano, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili di tali enti relativi alle attività che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle province medesime.

(3) I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alle province del patrimonio degli enti di cui sopra, nonché al trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e d'intesa con la provincia interessata, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.

Art. 5  delibera sentenza

(1) Restano riservati allo Stato:

  • 1)  i rapporti internazionali nelle materie di cui al precedente articolo 1;
  • 2)  l' istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazioni e di promozione all'estero, nonché degli uffici turistici di frontiera;
  • 3)  la promozione all' estero a favore del turismo nazionale, che viene esercitata dallo Stato per mezzo dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), esclusa l'attività promozionale turistica all'estero per iniziative da realizzare nel territorio delle due province, le quali a tal fine possono avvalersi dell'Ente nazionale italiano per il turismo.
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 343 del 18.10.1996 - Accordo di collaborazione con il Voivodato di Suwalki (Polonia) - Lesione della sfera di attribuzioni statali
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 425 del 12.09.1995 - Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle Regioni e Province autonome
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 564 del 19.05.1988 - Disposizioni di indirizzo e coordinamento per le attività promozionali all'estero

Art. 6

(1) Le licenze per agenzie di viaggio a persone fisiche o giuridiche straniere sono rilasciate dalla provincia previo parere favorevole della competente amministrazione statale. Qualora tale amministrazione non si pronunzi entro 60 giorni dalla richiesta della provincia interessata, questa provvede prescindendo dal parere.

Art. 7

(1) Rimane fermo il parere del Ministero delle finanze, in materia di provvedimenti relativi alle stazioni di cura, soggiorno e turismo, fino a quando la materia tributaria attinente a tali provvedimenti non sarà diversamente disciplinata. Qualora il Ministero delle finanze non si pronunzi entro 60 giorni dalla richiesta della provincia interessata, questa provvederà prescindendo dal parere.

Art. 8

(1) Le province di Trento e di Bolzano, in relazione alle esigenze derivanti dalle attribuzioni da esse esercitate ai sensi del presente decreto, possono avvalersi dei servizi tecnici dello Stato operanti per funzioni non trasferite alle province.

(2) Lo Stato sarà rimborsato per le spese sostenute per le province. La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente, previa intesa con la provincia interessata.

Art. 9

(1) La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'articolo 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data del trasferimento alle province delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle province, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

(2) Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1974, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

Art. 10

(1) Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1952, n. 354, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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