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In vigore al: 19/04/2016

8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 6861)
Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici

1)

Pubblicato nella G.U. 16 novembre 1973, n. 296.

Art. 1  delibera sentenza

(1) (2) Le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie degli spettacoli pubblici e degli esercizi pubblici le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato ai sensi e nei limiti dell'articolo 9, numeri 6) e 7), e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Ai fini dell'eventuale annullamento d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, dei provvedimenti adottati in materia di esercizi pubblici, le Province trasmettono al Ministro per l'interno un elenco mensile dei provvedimenti adottati con l'indicazione del loro oggetto.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 259 del 07.07.2010 - Chiusura da parte del questore di esercizi pubblici per motivi di ordine pubblico e pubblica sicurezza - legittimità
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 72 del 22.02.2010 - Giochi proibiti e apparecchi da gioco - decreto del questore - competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 121 del 06.05.1997 - Atto di indirizzo e coordinamento per la determinazione del numero di esercizi abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 277 del 10.03.1988 - Svolgimento di gare automobilistiche di velocità su strade

Art. 2 2)

2)

L'art. 2 è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526.

Art. 3  delibera sentenza

(1) Nelle materie di cui all'articolo 20, primo comma, dello statuto, i provvedimenti che le leggi attribuiscono all'autorità provinciale di pubblica sicurezza, sono adottati, nell'ambito del rispettivo territorio provinciale, dal Presidente della giunta provinciale.

(2) Le attribuzioni di cui al precedente comma comprendono anche le funzioni di cui agli articoli 75 e 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché il rilascio della licenza per l'esercizio dell'arte fotografica di cui all'articolo 111 del medesimo regio decreto.

(3) Le attribuzioni di cui ai precedenti commi o parte di esse possono essere delegate ai sindaci.

(4) I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sono comunicati al questore della provincia.3)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 196 del 24.06.2009 - Emergenza criminalità - attribuzione ai sindaci di ampi poteri in materia di pubblica sicurezza e ordine pubblico - nessuna violazione dei poteri del Presidente della Provincia
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 129 del 04.05.2009 - Sicurezza pubblica - esercizi pubblici - licenza rilasciata dal Sindaco - sospensione con decreto del questore per motivi di ordine pubblico
3)

L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526.

Art. 4

(1) Salvo il disposto del primo comma del precedente articolo 1, le attribuzioni dell'autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate:

  1. dai Presidenti delle giunte provinciali, nei comuni di Trento e Bolzano, per le materie e con i limiti indicati dal precedente articolo 3;
  2. dai questori, nei comuni di Trento e Bolzano, per tutte le materie non di competenza delle due Province e diverse da quelle indicate nel primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  3. dai funzionari di pubblica sicurezza degli uffici distaccati nei comuni sedi di tali uffici;
  4. dai sindaci negli altri comuni.

Art. 5

(1) Sino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, i Presidenti delle giunte provinciali continuano ad esercitare le attribuzioni loro demandate anche nelle materie di cui all'articolo 1, primo comma, del presente decreto.

Art. 6

(1) Tutte le attribuzioni in materia di pubblica sicurezza sono esercitate nell'ambito delle due province sotto la vigilanza del competente commissario del Governo, fatta eccezione per quelle trasferite alla competenza provinciale in materia di spettacoli pubblici.

Art. 7

(1) Nell'ambito dei poteri di vigilanza dello Stato di cui all'articolo 9, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, rientra la facoltà degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti, anche provinciali, o dall'autorità.

Art. 8

(1) Salvo quanto disposto nel terzo e quarto comma del presente articolo, contro i provvedimenti adottati per ragioni di pubblica sicurezza dall'autorità locale di pubblica sicurezza nelle materie indicate nel primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670, è ammesso il ricorso, a norma delle leggi di pubblica sicurezza, al Presidente della giunta provinciale competente.4)

(2) Contro i provvedimenti adottati dall'autorità locale di pubblica sicurezza nelle materie non di competenza delle due Province e diverse da quelle indicate nel primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è ammesso il ricorso, a norma delle leggi di pubblica sicurezza, al commissario del Governo competente.

(3) Contro i provvedimenti adottati dai Presidenti delle giunte provinciali ai sensi del primo comma del presente articolo e degli articoli 3 e 4, lettera a), del presente decreto, qualora le leggi di pubblica sicurezza non dichiarino la definitività dei corrispondenti provvedimenti, è ammesso il ricorso al Ministro per l'interno, tramite il commissario del Governo.

(4) Sino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, i ricorsi contro i provvedimenti adottati nelle materie di cui all'articolo 1, primo comma, del presente decreto sono proponibili alla rispettiva Giunta provinciale.

4)

Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526.

Art. 9

(1) Sino a quando le Province non disporranno diversamente la commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e quella per gli esercizi pubblici, previste rispettivamente dagli articoli 80 e 91 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, conservano la composizione originaria prevista dalle disposizioni in vigore e sono nominate dalla Giunta provinciale competente.

Art. 10

(1) L'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono richiesti, nelle materie di rispettiva competenza, dal Presidente della giunta regionale, rispettivamente dai Presidenti delle giunte provinciali, al commissario del Governo competente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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