Pubblicato nella G.U. 16 novembre 1973, n. 296.
(1) L'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono richiesti, nelle materie di rispettiva competenza, dal Presidente della giunta regionale, rispettivamente dai Presidenti delle giunte provinciali, al commissario del Governo competente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.