(1) Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori, provvede il Presidente della Regione9) in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario.
(2) L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione è data alle persone, che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento giudiziario, dal Presidente della Regione.9)
(3) Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, provvede lo stesso Presidente.
(4) Nei comuni del territorio della Provincia di Bolzano, per la nomina a conciliatori, viceconciliatori, cancellieri ed uscieri degli uffici di conciliazione è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca.71)