(1) I componenti della Sezione per la provincia di Bolzano di cui all'articolo 90 del presente Statuto devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici.
(2) La metà dei componenti la sezione è nominata dal Consiglio provinciale di Bolzano.
(3) Si succedono quali Presidenti della sezione per uguale periodo di tempo un giudice di lingua italiana ed un giudice di lingua tedesca assegnati al collegio. Il Presidente è nominato tra i magistrati di carriera che compongono il collegio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del consiglio dei Ministri.
(4) Al Presidente della Sezione è dato voto determinante in caso di parità di voti, tranne che per i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici e la procedura di approvazione dei bilanci regionali e provinciali.