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In vigore al: 19/04/2016

g) Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009 , n. 481)
Regolamento recante norme transitorie in materia di lavori pubblici di interesse provinciale

1)
Pubblicato nel B.U. 10 novembre 2009, n. 46.

Art. 1 (Applicazione)   delibera sentenza

(1) Questo regolamento è emanato in base all’articolo 1, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

(2) Fino all’emanazione di una nuova ed organica disciplina a livello provinciale in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, nel rispetto dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, del diritto di stabilimento, della libera prestazione di servizi, della non discriminazione e dell'uguaglianza di trattamento, della trasparenza, della proporzionalità, della pubblicità e del riconoscimento reciproco, compatibilmente con i profili di organizzazione e contabilità amministrative disciplinati dalla legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche.

(3) Ai fini del presente regolamento sono amministrazioni aggiudicatrici i soggetti tenuti all’applicazione della normativa provinciale.

massimeDelibera N. 86 del 24.01.2011 - Semplificazione delle procedure di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia e di modesto importo
massimeDelibera N. 365 del 01.03.2010 - Direttive in materia di frazionamento di opere pubbliche

Art. 2 (Pubblicazione di avvisi e bandi di gara e procedure di acquisto)

(1) Le Amministrazioni aggiudicatici di cui comma 3 dell’articolo 6/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, a far tempo dal 1° gennaio 2010, si avvalgono del Sistema informativo implementato in base agli articoli 6/bis, 6/ter e 6/quater della citata legge provinciale, nelle forme e nei modi previsti negli articoli predetti. È in facoltà degli enti di cui al comma 4 dell’articolo 6/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, di utilizzare tale sistema.

(2) Per tutte le procedure per le quali sia prevista la pubblicazione in internet, i soggetti aggiudicatori che si avvalgono del sito internet della Provincia autonoma di Bolzano, devono utilizzare lo stesso per la pubblicazione dell’intera modulistica relativa alla procedura di gara.

(3) In caso di inadempienza, vengono applicate le procedure sanzionatorie previste dalla normativa vigente.

(4)  Il sito internet della Provincia può essere utilizzato anche da soggetti non espressamente tenuti all’impiego di tale strumento. In tal caso, il soggetto che di propria iniziativa si serve del sito internet della Provincia è tenuto a seguire le procedure previste per i soggetti aggiudicatori ed è sottoposto alle medesime procedure sanzionatorie in caso di inadempienza.

Art. 3 (Sistema informativo)

(1)  Il Sistema informativo sui contratti pubblici, di seguito Sistema informativo, istituito presso l’Istituto provinciale di statistica, si articola nel Servizio E-procurement e nell’Osservatorio provinciale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato Osservatorio provinciale.

(2)  Il Sistema informativo provvede alla messa a disposizione, in forma organica, delle principali informazioni riguardanti le procedure di scelta del contraente e il programma annuale ed il rendiconto di lavori,  servizi e forniturecon possibilità di consultazione da parte degli utenti esterni.

Art. 4 (Abrogazioni)

(1) È abrogato il decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41 e successive modifiche, nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative.

(2) L'esecuzione di lavori in economia è ammessa per importi non superiori a 200.000,00 Euro.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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