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In vigore al: 19/04/2016

n) Decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 461)
Regolamento sulla formazione specifica in medicina generale 2)

1)
Pubblicato nel B.U. 18 novembre 2003, n. 46.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 28 ottobre 2013, n. 32.

Art. 1 (Ambito d'applicazione)

(1) Il presente regolamento determina le modalità di accertamento delle conoscenze linguistiche per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale, la disciplina del Comitato scientifico, nonché gli obblighi connessi alla formazione specifica in medicina generale, in attuazione degli articoli 6, 16 e 17 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, di seguito denominata legge. 3)

3)
L'art. 1 è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 22 febbraio 2011, n. 11, e poi dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 28 ottobre 2013, n. 32.

CAPO I
Norme generali per la verifica delle conoscenze linguistiche

Art. 2 (Conoscenze linguistiche)

(1)Coloro che non sono in possesso dell'attestato riferito al diploma di laurea, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente, devono sostenere un esame per l’accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3 del presente regolamento.4)

4)
L'art. 2 è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 22 febbraio 2011, n. 11, poi dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 28 ottobre 2013, n. 32, e dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 27 luglio 2015, n. 20.

Art. 3 (Esame di accertamento delle conoscenze linguistiche)   delibera sentenza

(1)L’esame di accertamento delle conoscenze linguistiche, che consiste in una prova d’ascolto, in una prova scritta e in una prova orale, è effettuato a cura di un esperto/un’esperta nella lingua italiana e di un esperto/un’esperta nella lingua tedesca. Esso mira ad accertare un livello di conoscenza delle due lingue corrispondente a quello previsto per il diploma di laurea ed è disciplinato nel bando di concorso di cui all’articolo 13 della legge

(2)  L’esame di accertamento delle conoscenze linguistiche può essere sostenuto anche indipendentemente dalla procedura selettiva per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale

(3)  L’attestazione di superamento dell’esame di accertamento delle conoscenze linguistiche è valida ai soli fini della formazione specifica in medicina generale e della formazione medica specialistica di cui al decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, e successive modifiche.5)

massimeDelibera 29 settembre 2015, n. 1104 - Attuazione degli esami per l'accertamento delle conoscenze linguistiche per l'ammissione alla formazione specifica in medicina generale e alla formazione medica generale e alla formazione medica specialistica da parte del Servizio esami di bi- e trilinguismo
5)
L'art. 3 è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 22 febbraio 2011, n. 11, poi dall'art. 1, comma 4, del D.P.P. 28 ottobre 2013, n. 32, e dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 27 luglio 2015, n. 20.

Art. 4 6)

6)
L'art. 4 è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 22 febbraio 2011, n. 11.

CAPO II
Comitato scientifico

Art. 5 (Composizione)

(1) Il Comitato scientifico della formazione specifica in medicina generale è composto da:

  1. il presidente dell'ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Bolzano o un suo delegato;
  2. il direttore dell'Ufficio formazione personale sanitario;
  3. i direttori sanitari delle Aziende sanitarie della Provincia di Bolzano;
  4. quattro medici di medicina generale;
  5. due rappresentanti delle discipline del corso di formazione;
  6. quattro esperti nel campo della formazione continua in medicina.

(2) In caso di necessità sono interpellati esperti esterni.

Art. 6 (Durata)

(1) La Giunta provinciale nomina il Comitato scientifico per la formazione specifica in medicina generale che dura in carica 5 anni.

Art. 7 (Competenze)

(1) Il Comitato scientifico per la formazione specifica in medicina generale:

  1. effettua la consulenza scientifica e il controllo della qualità della formazione;
  2. propone i criteri per l'accreditamento delle strutture di formazione ospedaliere e ambulatoriali;
  3. esprime pareri sul programma di formazione e propone variazioni;
  4. esprime pareri su domande di crediti formativi e sui piani di studio individuali;
  5. esprime proposte riguardo ai docenti e tutori;
  6. propone i coordinatori delle attività teoriche e pratiche.

CAPO III
Obblighi connessi alla formazione specifica in medicina generale

Art. 8 (Obbligo alla prestazione di servizio)

(1) I medici che hanno svolto la formazione specifica in medicina generale con una borsa di studio della Provincia devono prestare – entro cinque anni dal conseguimento del relativo diploma – l’attività di medico di medicina generale per due anni, come liberi professionisti o lavoratori dipendenti, nel territorio della provincia di Bolzano, nelle forme e presso i servizi in cui tale attività è prevista.

(2) Ai fini della concessione della borsa di studio, i medici devono assumere per iscritto l’obbligo di prestare servizio di cui al comma 1.

Art. 9 (Obbligo alla restituzione degli emolumenti percepiti)

(1) I medici di medicina generale devono restituire l’intero importo degli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione e gli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell’effettiva restituzione in caso di:

  1. inadempimento totale o parziale dell'obbligo di cui all’articolo 8, comma 1, anche per mancanza di uno degli attestati di cui all’articolo 2, comma 1;
  2. interruzione della formazione e nelle altre ipotesi previste dall’articolo 17, comma 4, della legge.

(2) La Giunta provinciale accerta l'inadempimento dell'obbligo di cui all’articolo 8, comma 1, l’interruzione della formazione o le altre ipotesi di cui all’articolo 17, comma 4, della legge e determina l'ammontare dell’importo da restituire. La riduzione dell’importo da restituire è possibile esclusivamente per gravi motivi oggettivi. 7)

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

7)
Il Capo III è stato aggiunto dall'art. 1, comma 5, del D.P.P. 28 ottobre 2013, n. 32.
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