Pubblicato nel B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
(1) Fatta eccezione per le autovetture di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ciascun autoveicolo o motoveicolo di proprietà provinciale è munito di norma, ai fini del controllo dei percorsi e dei consumi, di un apposito libretto, di cui è responsabile il conducente assegnatario.
(2) Dal libretto devono risultare le caratteristiche dell'autoveicolo o motoveicolo, il nome e cognome del consegnatario e del conducente assegnatario, i chilometri percorsi, la denominazione delle località più distanti raggiunte giornalmente, i rifornimenti di carburante, lubrificanti e altro materiale di consumo, l'acquisto di gomme e le varie spese incontrate per il mantenimento e la riparazione del veicolo.