Pubblicato nel B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
(1) All'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli e dei motoveicoli di proprietà provinciale provvede l'Ufficio patrimonio.
(2) Qualsiasi danno subito da autoveicolo o motoveicolo provinciale è prontamente segnalato dal consegnatario, all'Ufficio patrimonio; eventuali reati connessi a tali danni sono denunciati all'autorità competente.
(3) In caso di incidente il conducente assegnatario, ove possibile ed opportuno, richiede l'intervento della polizia stradale, dei carabinieri o dei vigili urbani, prende nota dei dati di identificazione dei veicoli e delle persone coinvolti nell'incidente e degli eventuali testimoni e ne dà notizia nel più breve tempo possibile al consegnatario; il consegnatario a sua volta segnala tempestivamente all'Ufficio patrimonio l'incidente occorso, inviando una relazione dettagliata dell'incidente, sottoscritta dal conducente assegnatario e vistata dall'amministratore o dal funzionario trasportato, corredata da copia dell'eventuale denuncia dell'incidente concordata con i conducenti degli altri veicoli coinvolti.