(1) Le attività organizzate ed i trattamenti idrici, fisici e affini, a scopo non terapeutico, possono essere liberamente eseguiti salvo l'obbligo di preventiva autorizzazione del Sindaco a norma dell'articolo 15 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1. Quest'ultima non è richiesta qualora le attività e i trattamenti siano svolti all'interno di strutture ricettive e siano riservati esclusivamente alla clientela alloggiata.
(2) Dalle attività e dai trattamenti di cui al comma 1 sono esclusi tutti quelli riservati all'estetista, al cosmetista, al trainer del benessere ed al titolare di attività di solarium, che sono già regolamentati da apposite normative.2)
(1) Per le attività ed i trattamenti di cui all'articolo 1, gli esercizi devono disporre di locali e attrezzature idonee dal punto di vista igienico sanitario.
(1) Durante lo svolgimento delle attività organizzate e per tutto il tempo necessario all'effettuazione del trattamento, i clienti devono essere assistiti da personale opportunamente istruito e, nei casi previsti dalla normativa vigente, in possesso delle relative qualifiche professionali.
(2)3)
(1) I clienti svolgono le attività organizzate e si sottopongono ai trattamenti sotto la propria responsabilità. Il responsabile dell'esercizio non è tenuto ad effettuare alcun accertamento sulle condizioni di salute dei clienti.
(2) Il responsabile dell'esercizio espone nei locali in cui si svolgono le attività organizzate e si effettuano i trattamenti, una tabella con l'elenco delle prestazioni offerte. L'elenco è trasmesso al responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale competente per territorio.
(1) La pubblicità delle attività e delle prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 non può contenere riferimenti a eventuali effetti terapeutici.
(1) La vigilanza sull'attività di cui al presente regolamento è esercitata dal medico igienista di distretto e dal personale del servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale competente per territorio.
(2) Il regolamento del 16 marzo 1994, n. 7 è abrogato.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.