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In vigore al: 19/04/2016

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 aprile 1998, n. 121)
Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario provinciale

1)

Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 16 giugno 1998, n. 25.

Capo I
Direzione sanitaria aziendale

Art. 1 (Requisiti per l'accesso all'incarico di direzione sanitaria aziendale)

(1) L'incarico di direzione sanitaria aziendale è riservato ai medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione e che abbiano conseguito l'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 7 previsto per l'area di sanità pubblica. Costituisce titolo preferenziale il possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area di sanità pubblica.

(2) Per gli effetti di cui al comma 1, la direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie deve aver comportato la diretta responsabilità delle risorse umane e strumentali affidate al dirigente.

(3) L'attività quinquennale di direzione tecnico-sanitaria per il conferimento dell'incarico di direzione sanitaria aziendale deve essere stata svolta nei sette anni precedenti il conferimento dell'incarico.

(4) L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato dal direttore generale dell'azienda sanitaria prima del conferimento dell'incarico.

(5) I corsi di formazione manageriale si svolgono con le modalità di cui all'articolo 7. I corsi sono riservati ai medici con una anzianità di servizio di almeno tre anni nella direzione tecnico-sanitaria in enti e strutture sanitarie, pubbliche o private di media o grande dimensione ovvero ai medici con una anzianità di servizio di almeno dieci anni.

(6) Con decreto del Presidente della giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono costituiti ed aggiornati gli elenchi dei medici che hanno frequentato, con esito positivo, i corsi di formazione manageriale per la direzione sanitaria aziendale.

(7) I candidati devono essere in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca di cui all'articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327.

Art. 2

(1) Ai fini del presente regolamento, per enti o strutture sanitarie di media o grande dimensione, si intendono:

  • a)  le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, i Policlinici universitari, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; l' ospedale Galliera di Genova, l'ospedale dell'Ordine Mauriziano; l'ospedale Bambino Gesù, appartenente alla Santa Sede; le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta; i dipartimenti, le divisioni, i servizi e gli uffici, che svolgono attività d'interesse sanitario, del Ministero della Sanità, delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali; le strutture sanitarie complesse dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Istituto nazionale previdenza sociale e degli enti pubblici che svolgono attività sanitaria;
  • b)  le case di cura private con un numero di posti letto non inferiore a duecentocinquanta; le strutture ed i servizi sanitari di istituzioni ed aziende private che impiegano in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti alle categorie professionali di ruolo sanitario non inferiore a trecento.

Capo II
Secondo livello dirigenziale

Art. 3 (Requisiti e criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale)

(1) Ai fini dell'accesso al secondo livello dirigenziale delle categorie professionali di medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi si intendono per:

  • a)  requisiti: le condizioni soggettive ed oggettive minime per poter partecipare alla selezione di cui agli articoli 1 e 2 della legge provinciale 19 dicembre 1994, n. 13;
  • b)  criteri: le indicazioni concernenti il colloquio ed i contenuti valutabili del curriculum professionale ai fini della predisposizione dell' elenco dei candidati ritenuti idonei da parte della Commissione di cui all'articolo 1, commi 6, 9 e 10 della legge provinciale 19 dicembre 1994, n. 13.

Art. 4 (Discipline)

(1) Gli incarichi di secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario possono essere conferiti esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

(2) Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di perfezionamento dell'accordo di cui all'articolo 7, comma 6, le discipline sono quelle di seguito indicate:

A) Categoria professionale dei medici

Area medica e delle specialità mediche

  • 1)  Allergologia e immunologia clinica
  • 2)  Angiologia
  • 3)  Cardiologia
  • 4)  Dermatologia e venerologia
  • 5)  Ematologia
  • 6)  Endocrinologia
  • 7)  Gastroenterologia
  • 8)  Genetica medica
  • 9)  Geriatria
  • 10)  Malattie metaboliche e diabetologia
  • 11)  Malattie dell' apparato respiratorio
  • 12)  Malattie infettive
  • 13)  Medicina e chirurgia di accettazione e d' urgenza
  • 14)  Medicina fisica e riabilitazione
  • 15)  Medicina interna
  • 16)  Medicina dello sport
  • 17)  Nefrologia
  • 18)  Neonatologia
  • 19)  Neurologia
  • 20)  Neuropsichiatria infantile
  • 21)  Oncologia
  • 22)  Pediatria
  • 23)  Psichiatria
  • 24)  Radioterapia
  • 25)  Reumatologia
  • 26)  Scienza dell' alimentazione e dietetica

Area chirurgica e delle specialità chirurgiche

  • 1)  Cardiochirurgia
  • 2)  Chirurgia generale
  • 3)  Chirurgia maxillo-facciale
  • 4)  Chirurgia pediatrica
  • 5)  Chirurgia plastica e ricostruttiva
  • 6)  Chirurgia toracica
  • 7)  Chirurgia vascolare
  • 8)  Ginecologia e ostetricia
  • 9)  Neurochirurgia
  • 10)  Oftalmologia
  • 11)  Ortopedia e traumatologia
  • 12)  Otorinolaringoiatria
  • 13)  Urologia

Area della medicina diagnostica e dei servizi

  • 1)  Anatomia patologica
  • 2)  Anestesia e rianimazione
  • 3)  Biochimica clinica
  • 4)  Farmacologia e tossicologia clinica
  • 5)  Laboratorio di genetica medica
  • 6)  Medicina trasfusionale
  • 7)  Medicina legale
  • 8)  Medicina nucleare
  • 9)  Microbiologia e virologia
  • 10)  Neurofisiopatologia
  • 11)  Neuroradiologia
  • 12)  Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia)
  • 13)  Radiodiagnostica

Area di sanità pubblica

  • 1)  Igiene, epidemiologia e sanità pubblica
  • 2)  Igiene degli alimenti e della nutrizione
  • 3)  Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro
  • 4)  Organizzazione dei servizi sanitari di base
  • 5)  Direzione medica di presidio ospedaliero

B) Categoria professionale degli odontoiatri

che comprende laureati in odontoiatria e protesi dentaria, nonché i laureati in medicina e chirurgia legittimati all'esercizio della professione di odontoiatria

  • 1)  Odontoiatria

C) Categoria professionale dei veterinari

  • 1)  Sanità animale
  • 2)  Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati
  • 3)  Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootechniche

D) Categoria professionale dei farmacisti

che comprende i laureati in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche

  • 1)  Farmacia ospedaliera
  • 2)  Farmaceutica territoriale
  • 3)  I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche possono, altresí, accedere agli incarichi di secondo livello in:
    • a)  Biochimica clinica, ricompresa nell' area della medicina diagnostica e dei servizi;
    • b)  Chimica analitica, ricompresa nell' area di chimica.

E) Categoria professionale dei biologi

  • 1)  Biochimica clinica ricompresa nell' area della Medicina diagnostica e dei servizi
  • 2)  Laboratorio, di genetica medica ricompresa nell' area della medicina diagnostica e dei servizi
  • 3)  Microbiologia e virologia ricompresa nell' area della medicina diagnostica e dei servizi
  • 4)  Patologia clinica ricompresa nell' area della medicina diagnostica e dei servizi
  • 5)  Igiene degli alimenti e della nutrizione ricompresa nell' area di sanità pubblica

F) Categoria professionale dei chimici

  • 1)  Biochimica clinica ricompresa nell' area della medicina diagnostica e dei servizi
  • 2)  Patologia clinica ricompresa nell' area della medicina diagnostica e dei servizi
  • 3)  Igiene degli alimenti e della nutrizione ricompresa nell' area di sanità pubblica
  • 4)  Chimica analitica

G) Categoria professionale dei fisici

  • 1)  Fisica sanitaria

H) Categoria professionale degli psicologi

  • 1)  Psicologia
  • 2)  Psicoterapia riservata agli psicologi ed ai laureati in medicina e chirurgia, legittimati all' esercizio dell'attività di psicoterapia.

Art. 5 (Requisiti)

(1) L'accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto riguarda le categorie dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • a)  iscrizione all' albo professionale, ove esistente;
  • b)  anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;
  • c)  curriculum ai sensi dell' articolo 8 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'articolo 6;
  • d)  attestato di formazione manageriale;
  • e)  attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca di cui all' articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327.

(2) La specializzazione è comunque richiesta per le seguenti discipline: anestesia e rianimazione, medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia, neuroradiologia. In luogo della specializzazione in neuroradiologia sono ammesse le specializzazioni in radiologia diagnostica, radiodiagnostica, radiologia e radiologia medica.

(3) L'accertamento del possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è effettuato dalla Commissione di cui all'articolo 1, commi 6, 9 e 10 della legge provinciale 19 dicembre 1994, n. 13.

(4) L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Art. 6 (Specifica attività professionale)

(1) L'aspirante all'incarico di secondo livello dirigenziale in una delle discipline di cui all'articolo 4 deve aver svolto una specifica attività professionale nella disciplina stessa dimostrando di possedere:

  • a)  per le discipline ricomprese nell' area chirurgica e delle specialità chirurgiche, una casistica chirurgica e delle procedure chirurgiche invasive, non inferiore a quella stabilita per ogni disciplina con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, con riferimento anche agli standard complessivi di addestramento professionalizzante delle relative scuole di specializzazione;
  • b)  per le altre discipline, una casistica di specifiche esperienze e attività professionale come stabilito, per ogni disciplina e categoria professionale, con decreto del Ministro della sanità sentito il Consiglio superiore di sanità.

(2) Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per estratto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica dell'avviso per l'attribuzione dell'incarico e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base della attestazione del dirigente di secondo livello responsabile del competente dipartimento o unità operativa della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera.

(3) Il personale dirigente del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico degli istituti ed enti di cui all'articolo 2, comma 1, punto a) e degli istituti zooprofilattici sperimentali, collocato fuori ruolo o in aspettativa per l'assolvimento di pubbliche funzioni o per motivi sindacali, può essere ammesso, previa domanda e fatti salvi i diritti e le prerogative del personale in servizio a svolgere presso l'amministrazione di appartenenza prestazioni lavorative saltuarie, gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, al fine di acquisire o di evitare di perdere la specifica attività professionale indicata al comma 1.

Art. 7 (Corsi di formazione manageriale)

(1) L'attestato di formazione manageriale si consegue con la frequenza ed il superamento dei corsi disciplinati dal presente regolamento. L'attestato ha una validità di sette anni dalla data di rilascio.

(2) I corsi sono riservati al personale dirigente del ruolo sanitario delle aziende speciali unità sanitarie locali della provincia di Bolzano; il personale deve possedere un'anzianità di servizio, alla data del bando, di almeno cinque anni.

(3) I corsi sono finalizzati alla formazione manageriale, capacità gestionale, organizzativa e di direzione, del personale della dirigenza del ruolo sanitario e sono articolati in attività didattiche teoriche e pratiche e nella partecipazione attiva a seminari.

(4) I contenuti, con particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento ed ai bilanci, alla gestione delle risorse umane ed all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni, la metodologia delle attività didattiche teoriche, pratiche e seminariali di ogni corso nonché la durata, non inferiore a 100 ore, dei corsi stessi sono fissati con decreto dell'Assessore alla Sanità in attuazione del decreto ministeriale, di cui all'articolo 7, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484. Un numero di ore, non inferiore a 10, di attività didattica di ciascun corso è dedicato alla sanità pubblica; la relativa attività didattica è svolta a cura dell'Istituto superiore di sanità.

(5) I corsi sono indetti con periodicità almeno biennale, dalla Giunta Provinciale, previa programmazione a livello provinciale.

(6) La Provincia autonoma di Bolzano, previo accordo con il Ministero della Sanità ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, organizza e attiva i corsi. Con lo stesso accordo l'Istituto superiore di sanità organizza ed attiva i corsi dell'area di sanità pubblica.

(7) I corsi sono attivati a livello provinciale, in una o più sessioni e sedi, a seconda del numero dei candidati al corso e delle capacità ricettive delle strutture ove si svolge l'attività. È comunque salvaguardata la possibilità di svolgere le lezioni in tutto o in parte in lingua tedesca.

(8) Il bando indica l'articolazione del corso, la durata, i contenuti, la metodologia delle attività didattiche, le sessioni, nonché le modalità di ammissione e assegnazione, il periodo di svolgimento, i posti e le sedi del corso. I candidati devono indicare nelle proprie domande, a pena di decadenza, la propria scelta della sessione e della sede. Per motivate esigenze organizzative o in caso di domande superiori alla capacità delle strutture didattiche il candidato può essere assegnato ad una sessione o sede diversa da quella prescelta, o alla sessione successiva. L'assegnazione è disposta in base al criterio della precedenza in relazione dell'età.

(9) In ogni sessione di corsi si può presentare domanda di ammissione per un solo corso.

(10) La mancata frequenza, per qualsiasi motivo, delle attività didattiche teoriche, pratiche o seminariali per un numero di ore superiore ad un quinto di quelle globalmente previsto per il corso comporta l'esclusione dalla partecipazione al corso. Il periodo di formazione può essere sospeso per servizio militare, gravidanza e puerperio e malattia, fermo restando che l'intera sua durata non può essere ridotta e che il periodo di assenza deve essere recuperato nell'ambito di altro corso anche di altra sessione.

(11) Al termine del periodo di formazione i partecipanti al corso devono sostenere un colloquio davanti ad una commissione composta dai docenti del corso. Ai candidati che sostengono, con esito positivo, il colloquio è rilasciato, in un unico esemplare, un attestato di formazione manageriale. In caso di più sessioni dello stesso corso, l'attestato viene rilasciato contestualmente a tutti i candidati al termine dell'ultima sessione. I candidati hanno facoltà di sostenere le previste prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca secondo l'indicazione da effettuarsi nalla domanda di ammissione.

(12) Per la realizzazione dei corsi la Provincia autonoma di Bolzano si avvale delle aziende speciali unità sanitarie locali, dei policlinici universitari, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo 2, comma 1, punto a), degli istituti zooprofilattici spermimentali, nonché di altri soggetti pubblici e privati accreditati e di associazioni e società scientifiche accreditate, ai fini della formazione, dal Ministero della sanità, sentita la commissione di cui all'articolo 9, comma 6, del presente regolamento.

(13) Norme transitorie: I corsi di formazione manageriale attivati dalla Provincia autonoma di Bolzano a seguito della riforma del Servizio sanitario nazionale sono riconosciuti in accordo con il Ministero della Sanità ai fini del completamento della formazione di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Art. 8 (Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale)

(1) La commissione di cui all'articolo 1, commi 6, 9 e 10 della legge provinciale 19 dicembre 1994, n. 13, accerta l'idoneità dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione dei curriculum professionale.

(2) Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere.

(3) I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini del comma 1, concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con rifermento:

  • a)  alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
  • b)  alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
  • c)  alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
  • d)  ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
  • e)  alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
  • f)  alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all' estero, valutati secondo i criteri di cui all'articolo 9, nonché alle pregresse idoneità nazionali e provinciali.

(4) Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresí, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.

(5) I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 3, lettera c, e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

(6) Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire. La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, la idoneità del candidato all'incarico.

Art. 9 (Corsi di aggiornamento tecnico- professionale)

(1) Ai fini dell'articolo 8, la partecipazione ai corsi di aggiornamento tecnico-professionale, anche effettuati all'estero, è valutata in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.

(2) Ai fini del presente regolamento si considerano corsi di aggiornamento tecnico-professionale i corsi, i seminari, i convegni ed i congressi che abbiano, in tutto o in parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica.

(3) I corsi sono organizzati ed attivati dalla Provincia autonoma di Bolzano e dall'Istituto superiore di sanità, anche unitamente ai corsi di formazione manageriale.

(4) I corsi possono essere, inoltre, organizzati ed attivati, nell'ambito delle iniziative di formazione e aggiornamento di propria competenza, dalle unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere, dai policlinici universitari, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dagli istituti ed enti di cui all'articolo 2, comma 1, punto a), e dagli istituti zooprofilattici sperimentali.

(5) I corsi possono essere, altresí, organizzati ed attivati dagli ordini professionali e dalle associazioni e società scientifiche accreditate.

(6) I corsi di cui al presente articolo sono classificati e valutati, in base a criteri oggettivi, da una apposita commissione scientifica costituita presso il dipartimento del Ministero della sanità nella cui competenza rientra la materia, presieduta dal Ministro della sanità o da un suo delegato e composta dal presidente del Consiglio superiore di sanità, dal direttore del predetto dipartimento e da tre esperti nominati dal Ministro della sanità e da tre esperti designati dalla conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano. Per ogni titolare è nominato un supplente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

(7) La commissione può consultare, di volta in volta, esperti della materia oggetto del corso, scelti nell'ambito di appositi elenchi predisposti dal Ministero della sanità, sentite le associazioni e le società scientifiche accreditate.

(8) Con decreto dell'Assessore alla Sanità, in attuazione del decreto del Ministro della Sanità, di cui all'articolo 9, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, sono definiti i criteri e le modalità per la classificazione e valutazione dei corsi con riferimento al contenuto, agli obiettivi, alla qualità, al tipo di partecipazione richiesto, alla durata degli stessi, nonché le modalità di certificazione dei periodi di aggiornamento ossia dei crediti espressi in ore e minuti, riconosciuti a ciascun corso. Specifici criteri e modalità sono stabiliti per la valutazione e la certificazione dei corsi tenuti all'estero.

(9) L'assessore alla Sanità, previo accordo con il Ministero della Sanità, conformemente alla proposta della commissione, accredita, in via preventiva, ogni corso, attribuendo allo stesso un credito di aggiornamento, espresso in ore e minuti, da indicare negli attestati rilasciati a coloro che frequentano i corsi. L'accreditamento ed il relativo riconoscimento del credito di aggiornamento può essere revocato o rideterminato qualora si accerti la mancanza in tutto o in parte dei presupposti che hanno determinato l'accreditamento stesso.

Art. 10 (Anzianità di servizio)

(1) L'anzianità di servizio utile per l'accesso al secondo livello dirigenziale deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituiti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali salvo quanto previsto dai successivi articoli. È valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di assistenza e cura prestato dai contrattisti ed assegnisti presso gli istituti e le cliniche universitarie delle facoltà di medicina e chirurgia nonché quello dei medici interni universitari assunti in servizio continuativo per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari e che abbiano percepito il trattamento economico previsto dalle leggi vigenti. Il triennio di formazione di cui all'articolo 43 della legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19 e successive modifiche è valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole discipline. A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina.

(2) Per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale l'anzianità di servizio utile può essere maturata anche in altri enti e strutture sanitarie pubbliche e private di media e grande dimensione.

(3) Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle rispettive tabelle stabilite con decreto del Ministro della sanità.

(4) Ai fini del presente regolamento le specializzazioni in medicina e chirurgia, non ricomprese negli elenchi formati ed aggiornati ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 8, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sono prese in considerazione solo se il relativo corso di formazione è iniziato prima dell'anno accademico 1992/1993, salvo le specializzazioni inserite nei predetti elenchi dopo il predetto anno accademico. A partire dall'anno accademico 1991/1992 la tipologia delle specializzazioni è quella indicata nei predetti elenchi. Fermo restando la rilevanza degli indirizzi ed orientamenti relativi alle specializzazioni il cui corso è iniziato prima dell'anno accademico 1991/1992, gli indirizzi ed orientamenti, eventualmente indicati sui diplomi relativi a corsi di specializzazione iniziati dopo l'anno accademico 1991/1992, non hanno alcuna rilevanza ai fini del presente regolamento.

(5) Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività.

Art. 11 (Servizi prestati presso enti o strutture sanitarie pubbliche)

(1) I servizi prestati nelle amministrazioni pubbliche, negli enti, settori e presidi di seguito indicati sono equiparati alle discipline e ai servizi come segue:

  • a)  consorzi provinciale antitubercolari: malattie dell' apparato respiratorio;
  • b)  ospedali psichiatrici e centri di igiene mentale: psichiatria;
  • c)  presidi multizonali di prevenzione e laboratori di igiene e profilassi in relazione al settore di attività:
    • 1)  microbiologia e virologia;
    • 2)  igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
    • 3)  biochimica clinica;
    • 4)  chimica analitica;
    • 5)  igiene degli alimenti e della nutrizione;
    • 6)  fisica sanitaria;
  • d)  istituti provinciali di assistenza all' infanzia: pediatria;
  • e)  ufficiale sanitario di ruolo in posto specifico o medico igienista: igiene, epidemiologia e sanità pubblica, igiene degli alimenti e della nutrizione: organizzazione dei servizi sanitari di base;
  • f)  medico condotto: organizzazione dei servizi sanitari di base;
  • g)  funzionario medico del Ministero della sanità, delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell' Agenzia per i servizi sanità regionali:
    • 1)  igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
    • 2)  direzione sanitaria ospedaliera;
    • 3)  organizzazione dei servizi sanitari di base;
  • h)  medico del lavoro o ispettore medico del lavoro: medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro;
  • i)  medico scolastico: organizzazione dei servizi sanitari di base;
  • l)  funzionari medici degli ex enti mutualistici:
    • 1)  organizzazione dei servizi sanitari di base;
    • 2)  medicina legale;
  • m)  funzionari medici dell' Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) e dell'Istituto nazionale previdenza sociale (I.N.P.S.) medicina legale;
  • n)  funzionario veterinario del Ministero della sanità, delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell' Agenzia per i servizi sanitari regionali, degli istituti zooprofilattici sperimentali, di strutture già di pertinenza di comuni, province o loro consorzi:
    • 1)  sanità animale;
    • 2)  igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;
    • 3)  igiene degli allevamenti e delle produzioni zootechniche;
  • o)  funzionario chimico del Ministero della sanità, delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, della Agenzia per i servizi sanitari regionali, di strutture già di pertinenza di province, di comuni o loro consorzi, di presidi multizonali di prevenzione, degli istituti zooprofilattici sperimentali: igiene degli alimenti e della nutrizione;
  • p)  funzionario farmacista del Ministero della sanità, delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, della Agenzia per i servizi sanitari regionali o di ente pubblico o come farmacista presso farmacie di ente pubblico:
    • 1)  farmacia ospedaliera;
    • 2)  farmaceutica territoriale;
  • q)  funzionario fisico del Ministero della sanità, delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, della Agenzia per i servizi sanitari regionali: fisica sanitaria;
  • r)  funzionario biologo del Ministero della sanità, delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, della Agenzia per i servizi sanitari regionali, degli istituti zooprofilattici sperimentali: igiene degli alimenti e della nutrizione;
  • s)  biologi dei centri trasfusionali limitatamente alle attività di analisi immunoematologiche: patologia clinica;
  • t)  funzionario psicologo del Ministero della sanità, delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, della Agenzia per i servizi sanitari regionali: psicologia.

Art. 12 (Servizi prestati presso istituti o enti con ordinamenti particolari)

(1) I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all'articolo 2, comma 1, punto a), sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

(2) I servizi prestati presso gli enti di cui al decreto del Ministro della sanità 27 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1976, sono valutati con i criteri ivi previsti.

Art. 13 (Servizio prestato all'estero)

(1) Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato come il corrispondente servizio prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, 735, e successive modificazioni.

(2) Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960 n. 735, in analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri.

Art. 14 (Idoneità nazionali e provinciali)

(1) Le idoneità conseguite in base al pregresso ordinamento in discipline non più ricomprese fra quelle di cui all'articolo 4 sono equipollenti come di seguito indicato:

  • a)  Area medica:
    • 1)  dermosifilopatia: dermatologia e venerologia;
    • 2)  diabetologia: malattie metaboliche e diabetologia;
    • 3)  dietetica: scienza dell' alimentazione e dietetica;
    • 4)  gastroenterologia ed endoscopia digestiva: gastroenterologia;
    • 5)  pneumologia: malattie dell' apparato respiratorio;
    • 6)  recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi: medicina fisica e riabilitazione;
  • b)  Area di chirurgia:
    • 1)  chirurgia ed endoscopia digestiva: chirurgia generale;
    • 2)  chirurgia plastica: chirurgia plastica e ricostruttiva;
    • 3)  oculistica: oftalmologia;
    • 4)  urologia pediatrica: urologia;
  • c)  Area di medicina diagnostica e dei servizi:
    • 1)  anatomia e istologia patologia: anatomia patologica;
    • 2)  medicina legale e delle assicurazioni sociali: medicina legale;
    • 3)  microbiologia: microbiologia e virologia;
    • 4)  virologia: microbiologia e virologia;
    • 5)  radiologia diagnostica: radiodiagnostica;
    • 6)  immunoematologia e servizio trasfusionale: medicina trasfusionale;
  • d)  Area di sanità pubblica:
    • 1)  medicina del lavoro: medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro;
    • 2)  igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri: direzione medica di presidio ospedaliero;
  • e)  Area di odontoiatria:
    • 1)  odontoiatria e stomatologia: odontoiatria;
  • f)  Aree veterinarie:
    • 1)  igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale:
    • a)  igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;
    • b)  igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
    • 2)  sanità animale e igiene dell' allevamento delle produzioni animali:
    • a)  sanità animale;
    • b)  igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
    • c)  Area di farmacia:
    • 1)  farmacista dirigente: farmacia ospedaliera, farmacia territoriale.

Art. 15 (Disposizioni finali e transitorie)

(1) Il personale che risulti incaricato ai sensi della legge provinciale 19 dicembre 1994, n. 13 e della legge provinciale 10 novembre 1993, n. 22 è tenuto alla partecipazione al primo corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 del presente regolamento al fine del conseguimento dell'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del presente regolamento. Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali, che non ha optato per l'incarico quinquennale di cui agli articoli 1 e 2 della legge provinciale 19 dicembre 1994, n. 13 e successive modificazioni, è esonerato dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), al fine della conservazione del posto occupato.

(2) Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7, l'incarico di direzione sanitaria aziendale e gli incarichi di secondo livello dirigenziale sono attribuiti senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato nel primo corso utile. L'incarico di direzione sanitaria aziendale e gli incarichi di secondo livello dirigenziale sono attribuiti, fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7, con il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, ad esclusione di quello della lettera d) del comma 1.

(3) Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 1, per l'incarico di secondo livello dirigenziale si prescinde dal requisito della specifica attività professionale.

(4) Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, coloro che sono in possesso dell'idoneità conseguita in base al pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di secondo livello dirigenziale nalla corrispondente disciplina anche in mancanza dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo, nel caso di assunzione dell'incarico, di acquisire l'attestato nel primo corso utile.

(5) Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per le discipline di nuova istituzione l'anzianità di servizio e la specializzazione possono essere quelle relative ai servizi compresi o confluiti nelle nuove discipline.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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ActionAction26/11/1998 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 36
ActionAction14/12/1998 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 dicembre 1998, n. 37
ActionAction14/12/1998 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 dicembre 1998, n. 38
ActionAction15/12/1998 - Decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 487
ActionAction15/12/1998 - Decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 488
ActionAction15/12/1998 - Decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 489
ActionAction15/12/1998 - Decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 506
ActionAction16/12/1998 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 dicembre 1998, n. 39
ActionAction28/12/1998 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1998, n. 40
ActionAction29/12/1998 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 dicembre 1998, n. 41
ActionAction02/11/1998 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 novembre 1998, n. 32 —
ActionAction23/01/1998 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 gennaio 1998, n. 3 
ActionAction06/11/1998 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale6 novembre 1998, n. 33
ActionAction10/02/1998 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 febbraio 1998, n. 4 —
ActionAction11/08/1998 - LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 9 —
ActionAction09/06/1998 - Legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5
ActionAction14/12/1998 - Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12
ActionAction21/12/1998 - DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
ActionAction23/02/1998 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5
ActionAction11/08/1998 - Legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9
ActionAction17/06/1998 - Legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6
ActionAction14/12/1998 - Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11
ActionAction17/12/1998 - Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13
ActionAction21/01/1998 - LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1998, n. 1 —
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