Pubblicato nel B.U. 9 gennaio 1996, n. 2.
(1) Il personale in rapporto di lavoro a tempo parziale alla data di entrata in vigore del presente regolamento ha la facoltà di optare entro quaranta giorni dalla data medesima per un rapporto di lavoro a tempo parziale del settantacinque per cento o a tempo pieno.
(2) Le domande di cui al comma 1 sono accolte, previo parere favorevole ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e nei limiti dei posti disponibili. Il personale supplente in servizio ha diritto al rispetto di un termine di disdetta di sei mesi, salva l'applicazione del comma 4 o la presenza di un termine di scadenza della supplenza.
(3) I posti di ruolo del personale a tempo parziale che non opta per un rapporto di lavoro ai sensi del comma 1, vengono trasformati d'ufficio in posti di lavoro a tempo parziale del cinquanta per cento.
(4) Il rapporto di lavoro del personale supplente in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento è trasformato, contestualmente all'applicazione del comma 3, in un rapporto di lavoro provvisorio, con termine al 31 dicembre 1996.]3)
Vedi l'art. 28, comma 1, lettera a), del contratto collettivo 24 novembre 2009.