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In vigore al: 19/04/2016

d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 gennaio 1993, n. 11)
Approvazione del regolamento di esecuzione degli articoli 14 e 5 della legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23 "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio a favore di studenti universitari"

1)

Pubblicato nel B.U. 2 marzo 1993, n. 10.

CAPO I
Contributi ad organizzazioni studentesche e per iniziative culturali (articolo 14)

Art. 1 (Interventi)  delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale può concedere alle organizzazioni studentesche contributi fino al 90 per cento delle spese riconosciute ammissibili e inerenti:

  • a)  l' attività amministrativa ordinaria incluse le spese per il personale ed eventuali spese per la locazione dei locali per la sede principale in Alto Adige, nonché per le sedi distaccate presso le diverse località di studio, dove si riscontra la presenza di un congruo numero di studenti residenti in Alto Adige;
  • b)  gli interventi riguardanti la funzionalità della sede principale e delle sedi distaccate che presentano i requisiti di cui al precedente punto a).

(2) Per fruire dei contributi di cui al comma 1, le organizzazioni studentesche devono possedere i seguenti requisiti:

  • a)  avere sede in provincia di Bolzano;
  • b)  rappresentare gli interessi degli studenti universitari promuovendo in loro favore forme di assistenza materiale e scolastica o iniziative di carattere culturale o formativo;
  • c)  disporre di struttura organizzativa ed amministrativa idonea a garantire la continuità nelle prestazioni a favore degli studenti;
  • d)  non avere scopi di lucro.

(3) La Giunta provinciale può concedere contributi fino al 70 per cento delle spese riconosciute ammissibili alle organizzazioni di cui al comma 2, nonché alle istituzioni pubbliche e private con sede nel territorio nazionale o in Paesi dell'area culturale di lingua tedesca, che organizzano e attuano, in provincia o presso le rispettive sedi universitarie, iniziative e manifestazioni di carattere culturale, rivolte prevalentemente a favore di studenti residenti in provincia di Bolzano.

(4) Le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma 3, possono essere prese in considerazione per la concessione di contributi se:

  • a)  per corsi e seminari almeno il 50 per cento degli iscritti risultano studenti residenti in Alto Adige;
  • b)  per conferenze, dibattiti ed altre attività culturali occasionali il tema viene predeterminato dal direttivo e riguarda argomenti attinenti all' Alto Adige.
massimeDelibera N. 4396 del 25.11.2002 - Criteri e modalità per l'incentivazione delle organizzazioni studentesche nonché per iniziative culturali

Art. 2 (Termine di presentazione e documentazione necessaria)

(1) Le domande di contributo vanno presentate entro il 30 gennaio di ogni anno all'ufficio provinciale assistenza scolastica ed universitaria. Le domande presentate dopo il 30 gennaio possono essere esaminate nei limiti di cui all'articolo 3, comma 2.

(2) Alle domande di contributo di cui all'articolo 1, comma 1, devono essere allegati i seguenti documenti:

  • a)  descrizione delle attività programmate, riferire distintamente alla sede principale e alle sedi periferiche;
  • b)  preventivo delle spese, riferite distintamente alla sede principale e alle sedi periferiche;
  • c)  piano di finanziamento, riferito distintamente alla sede principale e alle sedi periferiche;
  • d)  relazione delle attività svolte nell' anno precedente, nonché dell'utilizzo dei fondi ottenuti nell'anno precedente e riferita distintamente alla sede principale e alle sedi periferiche.

(3) Alle domande di contributo di cui all'articolo 1, comma 3, devono essere allegati i seguenti documenti:

  • a)  programma delle attività;
  • b)  preventivo di spesa;
  • c)  piano di finanziamento;
  • d)  relazione delle attività svolte nell' anno precedente, nonché dell'utilizzo dei fondi ottenuti nell'anno precedente;
  • e)  una descrizione delle attività ai sensi dell' articolo 1, comma 4.

(4) Se il contributo richiesto si riferisce al primo anno di attività, o se l'organizzazione richiedente non abbia ottenuto negli anni precedenti contributi, si prescinde dalla documentazione di cui alla lettera d), dei commi 2 e 3.

(5) Le organizzazioni richiedenti sono tenute a presentare nel rispetto delle scadenze fissate ogni eventuale documentazione integrativa richiesta dall'amministrazione provinciale.

Art. 3 (Assegnazioni ed erogazione dei contributi)

(1) I contributi sono assegnati dalla Giunta provinciale nel rispetto delle finalità e delle priorità quali previste nel piano annuale di cui all'articolo 4 della legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23.

(2) Eventuali domande, presentate dopo il 30 gennaio, possono essere prese in considerazione soltanto previo parere favorevole della consulta e sempre che residuino disponibilità finanziarie, avuto riguardo alle domande ammesse e tempestivamente presentate.

(3) La liquidazione dei contributi di cui l'articolo 1, comma 1, lettera a) e 3, avviene in una o più soluzioni, previa esibizione della documentazione contabile in originale.

(4) La liquidazione dei contributi per investimenti di cui all'articolo 1, comma 2, avviene previa esibizione della documentazione contabile in originale fino alla concorrenza del finanziamento e, per quanto concerne i lavori, su presentazione della documentazione contabile originale o dello stato di avanzamento o finale dei lavori.

CAPO II
Interventi speciali a favore di studenti portatori di handicap (articolo 15)

Art. 4 (Interventi)

(1) Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio degli studenti portatori di handicap, l'amministrazione provinciale può disporre, dietro presentazione di domande documentate, i seguenti interventi:

  • a)  rimborso delle spese per l' accompagnamento e l'assistenza secondo i criteri di cui al titolo II della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, dall'abitazione o centro sociale alla sede universitaria e viceversa, secondo la vigente normativa per i dipendenti provinciali;
  • b)  messa a disposizione di personale assistente, per le finalità di cui alla lettera a). Tale assegnazione può avvenire limitatamente al territorio regionale e per il periodo delle lezioni;
  • c)  finanziamento di un servizio di assistenza domiciliare, erogato da enti pubblici o privati nella località di studio, qualora non risulti fattibile l' assistenza ai sensi delle lettere a) e b);
  • d)  istituzione di servizi speciali di trasporto di cui all' articolo 14 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 come gli studenti frequentano una struttura universitaria nella Regione Trentino-Alto Adige o nel Bundesland Tirol in Austria;
  • e)  concessione agli studenti che non possono usufruire di un servizio speciale di trasporto, del rimborso delle spese di viaggio di cui all' articolo 14, comma 4, della L.P. n. 20/1983, come sostituito dall'articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56;
  • f)  rimborso delle spese per l' acquisto di idonei mezzi didattici necessari allo studente per il proseguimento degli studi;
  • g)  attuazione di altri servizi idonei a superare l' handicap.

(2) Le domande per ottenere le prestazioni di cui al comma 1, sono accolte previo parere favorevole dell'assessore provinciale competente in materia, nel rispetto delle finalità e delle priorità, quali previste nel piano annuale di cui all'articolo 4 della legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23.

L'accesso alle prestazioni è gratuito per gli studenti bisognosi, salvo il concorso nelle spese per i detentori di un reddito superiore agli importi raddoppianti, stabiliti secondo i criteri vigenti per l'assistenza scolastica. L'assessore competente pone l'onere relativo a parziale carico dell'assistito, salvo quanto disposto all'articolo 1, comma 5, della L.P. n. 20/1983, come sostituito dall'articolo 5 della legge provinciale 7 novembre 1988, n. 42, tenuto conto della sua capacità economica e di quella dei genitori.

(3) Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, che richiedono un immediato pagamento, è autorizzato il procedimento previsto dall'articolo 56 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, per l'impegno e la liquidazione delle spese.

Art. 5 (Termine di presentazione e documentazione necessaria)

(1) Le domande per gli interventi di cui all'articolo 4 devono essere presentate entro il 15 giugno di ogni anno all'ufficio provinciale per l'assistenza scolastica ed universitaria.

Le domande presentate dopo tale data possono essere esaminate nei limiti delle disponibilità finanziarie.

(2) Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

  • a)  descrizione dell' intervento richiesto;
  • b)  preventivo di spesa;
  • c)  documentazione relativa all' handicap, compreso un certificato medico;
  • d)  documentazione sull' ammontare del reddito e del patrimonio, secondo i vigenti criteri per l'assistenza scolastica.

(3) I richiedenti sono tenuti a presentare la documentazione integrativa eventualmente richiesta dall'amministrazione provinciale, entro i termini stabiliti.

Art. 6 (Norma transitoria)

(1) In prima applicazione le domande di cui all'articolo 2 possono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento di esecuzione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige presso l'ufficio provinciale assistenza scolastica ed universitaria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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