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In vigore al: 19/04/2016

b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 luglio 1992, n. 56/32 1)
Modalità concernenti l'esame venatorio di cui all'articolo 12 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14

1)

Pubblicato nel B.U. 4 agosto 1992, n. 32.

Art. 1 (Ammissione all'esame)

(1) La domanda di ammissione all'esame venatorio, da redigersi su carta bollata, deve essere presentata all'Ufficio provinciale caccia e pesca, entro il termine perentorio fissato dall'Ufficio stesso per ogni sessione di esame.

(2) La domanda deve essere corredata, a pena di inammissibilità all'esame, dai seguenti documenti:

  • a)  certificato medico prescritto per la licenza di porto di fucile ad uso caccia;
  • b)  certificato di residenza.

(3) I documenti di cui alle lettere a) e b) debbono essere di data non anteriore a un mese da quella della presentazione della domanda.

(4) Per il rilascio del certificato di abilitazione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, in seguito chiamata semplicemente "legge", alla domanda di ammissione deve essere allegata anche una copia autentica del documento attestante l'esito positivo di un esame venatorio equivalente sostenuto fuori provincia.

(5) Alla prova pratica di tiro di cui all'articolo 2 il candidato, previa nuova domanda, può ripresentarsi ad ogni sessione fino a sostenere tale parte dell'esame.

(6) Qualora il candidato superi la sola prova pratica di tiro, previa nuova domanda, può ripetere la sola prova teorica a condizione che dall'ultima presentazione all'esame siano trascorsi almeno 9 mesi.

(7) In caso di rinuncia alla prova teorica il candidato che ha superato la prova pratica di tiro può presentarsi alla prossima sessione. 2)

2)

L'art. 1 è stato modificato con D.P.G.P. 9 giugno 1993, n. 32/VI/32.

Art. 2 (Prove d'esame)

(1) Per essere ammesso a sostenere la prova pratica di tiro, il candidato deve preventivamente dimostrare il funzionamento delle armi da caccia che impiegherà durante tale prova.

(2) La prova pratica di tiro da sostenere presso un poligono giudicato idoneo dalla Commissione d'esame consta di due fasi:

  • a)  Tiro al bersaglio mobile (lepre). Per questa prova viene utilizzato - a scelta del candidato - un fucile a canne lisce sovrapposte o una doppietta di calibro 12 messi a disposizione dell' amministrazione. Il candidato deve sparare su di un bersaglio in movimento (lepre) sezionato in tre parti ognuna delle quali con valore di punteggio diverso (capo 3, parte centrale 2 e parte posteriore 1 = 6 punti) ad una distanza di 35 m. L'esame è superato qualora, su cinque tiri a disposizione e con un punteggio massimo di 30 punti, vengono totalizzati almeno 12 punti.
  • b)  Tiro su bersaglio fisso. La prova viene sostenuta con un fucile a canna rigata ammesso per l' esercizio venatorio munito di cannocchiale sparando stando seduti su di una sedia, il gomito sopra un'asse e l'altra mano contro una trave verticale fissa. Il bersaglio è situato ad una distanza di 100 m la cui verifica di centro viene eseguita dopo il tiro di prova ed al termine dell'esame medesimo. La prova è superata qualora tutti e 3 i colpi a disposizione (escluso quello di prova) figurino entro un anello del diametro di 16 cm.

(3) Alla seconda fase della prova pratica di tiro sono ammessi solo coloro che hanno superato la prima parte totalizzando almeno 12 punti nel tiro al bersaglio mobile o, se cominciati con il tiro su bersaglio fisso, piazzando tutti i tre colpi entro l'anello del diametro di cm 16.

(4) Il candidato che ha superato la prova pratica di tiro è ammesso ad un colloquio che verte sulle materie di cui all'articolo 12, comma 8, della legge. In particolare, sulla base di esemplari imbalsamati nonché trofei, pellicce e parti di animali esposti in sede d'esame, deve saper conoscere le specie selvatiche presenti in Alto Adige, saper distinguere per sesso gli ungulati e tetraonidi sottoposti alla pianificazione degli abbattimenti, nonché saper valutare l'età dei ruminanti selvatici. Per quanto concerne le armi e munizioni, il candidato deve essere in grado di distinguere tipo, calibro e possibilità di utilizzo in rapporto ai diversi metodi di caccia.

(5) In deroga a quanto previsto al comma 4, sono direttamente ammessi al colloquio coloro che alla data di entrata in vigore della legge erano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 70, comma 3, del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 (Esito dell'esame venatorio)

(1) Sono giudicati idonei i candidati che, oltre ad aver superato la prova pratica di tiro, riportino un punteggio non inferiore a 6/10 in ogni singola materia d'esame di cui all'articolo 12, comma 8, della legge.

(2) La commissione redige un verbale sull'esito degli esami nonché un elenco nominativo dei candidati evidenziandone gli abilitati.