Pubblicato nel B.U. 4 agosto 1992, n. 32.
(1) Per le singole qualifiche funzionali dei ruoli del personale provinciale sono istituite apposite graduatorie permanenti che vengono aggiornate annualmente con efficacia dal primo gennaio sulla base delle domande presentate all'Ispettorato del personale entro le ore dodici del 30 settembre o spedite con lettera raccomandata entro il giorno medesimo.
(2) Per ogni comune sede di uffici, strutture o servizi dell'amministrazione provinciale vengono formate apposite graduatorie.
(3) Il personale può chiedere l'iscrizione nella graduatoria di non più di tre comuni, indicandone l'ordine di preferenza.
(4) La graduatoria viene formata nel rispetto dei criteri di cui all'allegato 1 del presente regolamento e pubblicata il primo dicembre di ogni anno all'albo del palazzo provinciale in cui ha sede l'Ispettorato del personale nonché portata a conoscenza del personale con circolare.
(5) Contro la graduatoria è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della stessa ai sensi del comma 4.