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In vigore al: 19/04/2016

h) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 giugno 1992, n. 221)
Regolamento per la disciplina della formazione per podologi

1)

Pubblicato nel B.U. 4 agosto 1992, n. 32.

Art. 1 (Finalità)

(1) La formazione professionale del podologo è intesa a fornire conoscenze integrate di tipo igienico, sanitario e sociale esplicate in rapporto diretto con persone affette da alterazioni ipercheratosiche cutanee, unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, verruche dei piedi e piede doloroso.

Art. 2 (Collaborazione con i servizi sanitari)

(1) Le unità sanitarie locali mettono a disposizione della scuola per podologi i servizi e le strutture in dotazione, che siano necessarie per lo svolgimento dell'attività di formazione.

Art. 3 (Organi della Scuola)

(1) La direzione della scuola è affidata a un medico preferibilmente specializzato in ortopedia.

(2) Il direttore è coadiuvato da un istruttore didattico che ha il compito di coordinare le attività di tirocinio e di valutarne gli esiti in relazione ai singoli allievi.

(3) Possono essere nominati docenti della scuola:

  • a)  medici abilitati all' esercizio della professione, esperti nella materia d'insegnamento;
  • b)  altri esperti, particolarmente preparati nelle materie e nelle tecniche che sono oggetto di insegnamento.

(4) Il segretario della scuola assolve gli affari amministrativi e cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo.

(5) Il consiglio dei docenti è composto dai docenti e dal direttore della scuola in veste di presidente.

Art. 4 (Consiglio direttivo)

(1) Il consiglio direttivo è composto dai seguenti membri:

  • a)  il direttore della scuola che presiede il consiglio;
  • b)  un rappresentante dell' ufficio provinciale competente;
  • c)  un rappresentante dell' ente eventualmente incaricato della gestione della scuola;
  • d)  l' istruttore didattico.

(2) Il consiglio direttivo si riunisce periodicamente per permettere la reciproca informazione sullo svolgimento delle attività formative e viene convocato dal direttore della scuola.

(3) Alle riunioni prendono parte, con voto consultivo, i docenti di volta in volta interessati agli argomenti all'ordine del giorno.

(4) Il consiglio direttivo esercita le seguenti funzioni:

  • a)  nomina il corpo docente;
  • b)  determina sedi e modalità d' espletamento del tirocinio pratico;
  • c)  designa due docenti in seno alla commissione dell' esame di diploma;
  • d)  formula proposte di carattere organizzativo-didattico;
  • e)  adotta i provvedimenti disciplinari, compresa l' espulsione degli allievi dalla scuola;
  • f)  adotta ogni altro provvedimento di natura programmatica, organizzativa e didattica che non sia di esclusiva competenza della direzione della scuola.

(5) Le decisioni sono prese a maggioranza di voti espressi dai membri effettivi.

Art. 5 (Requisiti d'ammissione)

(1) Sono ammessi alla scuola di podologi, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e del decreto del Ministro della Sanità 26 gennaio 1988, n. 30, i cittadini che:

  • a)  abbiano superato il secondo anno di una scuola media di secondo grado;
  • b)  abbiano compiuto 16 anni d' età;
  • c)  siano idonei psichicamente e fisicamente a svolgere la professione.

(2) I candidati residenti in provincia di Bolzano hanno la precedenza nell'ammissione.

(3) I documenti da allegare alla domanda di ammissione al corso sono elencati nel bando d'istituzione di ogni singolo corso.

Art. 6 (Criteri di selezione)

(1) La Giunta provinciale stabilisce il numero minimo e massimo di allievi ammissibili alla scuola.

(2) Qualora il numero degli aspiranti sia superiore al numero massimo di posti stabiliti, si procede alla selezione stilando una graduatoria sulla base di titoli di preferenza e di un esame scritto ed orale, o soltanto orale, o soltanto scritto.

(3) I punteggi di valutazione sono stabiliti come segue:

  • a)  prova scritta od orale: se positiva, fino a 5 punti;
  • b)  titolo di studio di assistente geriatrico e familiare oppure di estetista: fino a 3 punti;
  • c)  titolo di studio superiore a quello richiesto per l' ammissione: fino a 3 punti;
  • d)  ultima valutazione o giudizio risultanti dal titolo di studio richiesto per l' ammissione alla scuola:
    • 1)  da 36 a 41/60 o sufficiente: 1 punto;
    • 2)  da 42 a 47/60 o buono: 2 punti;
    • 3)  da 48 a 53/60 o distinto: 3 punti;
    • 4)  da 54 a 60/60 od ottimo: 4 punti.

(4) In caso di parità di voti è data precedenza all'aspirante più anziano di età.

Art. 7 (Programma d'insegnamento)

(1) La scuola di formazione per podologi ha durata triennale e comprende complessivamente almeno 3000 ore d'insegnamento, suddivise in 2000 ore d'insegnamento teorico e 1000 ore d'insegnamento pratico.

(2) L'insegnamento teorico comprende le seguenti materie:

  • a)  cultura generale (educazione civica, corrispondenza);
  • b)  seconda lingua;
  • c)  inglese;
  • d)  informatica;
  • e)  educazione fisica;
  • f)  disegno anatomico;
  • g)  legislazione sanitaria ed etica professionale;
  • h)  psicologia e sociologia;
  • i)  pronto soccorso;
  • j)  anatomia;
  • k)  fisiologia;
  • l)  medicina sociale;
  • m)  patologia generale;
  • n)  patologia chirurgica;
  • o)  ortopedia e traumatologia;
  • p)  geriatria;
  • q)  patologia del piede, clinica e terapia;
  • r)  dermatologia;
  • s)  biologia;
  • t)  chimica;
  • u)  microbiologia/igiene;
  • v)  fisica;
  • w)  farmacologia;
  • x)  tecniche podologiche;
  • y)  calzature e ortesi;
  • z)  terapia fisica.

(3) Il tirocinio pratico verte sulle materie di cui al comma 2.

Art. 8 (Obbligo di frequenza)

(1) È obbligatoria la frequenza delle lezioni teoriche e del tirocinio.

Art. 9 (Assenze)

(1) Le assenze non possono superare un terzo delle ore di lezioni complessive dell'anno scolastico.

(2) Qualora le assenze superino un terzo delle ore di lezione previste, l'allievo deve ripetere l'anno.

(3) Le assenze, per qualsiasi motivo, devono essere immediatamente giustificate e motivate per iscritto, in caso di malattia mediante certificato medico da presentarsi al direttore della scuola.

(4) Le ore di tirocinio pratico non svolte, devono essere in ogni caso recuperate.

Art. 10 (Orario settimanale)

(1) Le ore dedicate alle lezioni teoriche ed al tirocinio pratico non possono superare complessivamente il numero di 37 ore settimanali.

Art. 11 (Obbligo di assicurazione)

(1) Gli allievi sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e contro i danni arrecati a terzi durante la frequenza della scuola, comprese le attività di tirocinio.

Art. 12 (Verifica dell'apprendimento)

(1) I singoli docenti tengono un registro giornaliero che contiene la descrizione del programma di tutte le ore di lezione.

(2) I docenti sono tenuti a verificare regolarmente l'apprendimento degli allievi, sia in forma orale, sia in forma scritta.

(3) La valutazione delle prove viene espressa in decimi.

(4) Il risultato delle prove è annotato nel registro e dei giudizi si tiene conto in sede di scrutinio finale.

Art. 13 (Scrutinio finale)

(1) Alla fine di ogni anno scolastico si tengono gli scrutini finali nei quali il consiglio dei docenti valuta il profitto di ciascun allievo.

(2) Per essere ammesso al corso successivo, l'allievo deve conseguire una valutazione non inferiore a 6/10 in ciascuna materia.

Art. 14 (Esami di riparazione)

(1) Gli allievi che abbiano riportato non più di tre insufficienze sono ammessi a sostenere gli esami di riparazione nelle relative materie. Qualora l'esame non venga superato, anche in una sola materia, l'allievo deve ripetere l'anno scolastico.

(2) L'allievo non può ripetere più di una volta uno stesso anno scolastico.

Art. 15 (Esame di diploma)

(1) L'esame finale del corso è diretto ad accertare le capacità teoriche e pratiche acquisite dall'allievo e consiste in una dissertazione di un caso pratico precedentemente elaborato in forma scritta.

(2) L'esame finale è sostenuto davanti ad apposita commissione, che viene nominata con deliberazione della Giunta provinciale ed è composta come segue:

  • a)  dal direttore della scuola con funzioni di presidente;
  • b)  da un rappresentante della Provincia;
  • c)  dall' istruttore didattico;
  • d)  da due docenti del corso.

(3) Funge da segretario della commissione il segretario della scuola.

Art. 16 (Assenza all'esame di diploma)

(1) In caso di assenza giustificata di un candidato all'esame di diploma, questo può accedere ad una nuova sessione dell'esame di diploma.

(2) La data della nuova sessione è fissata dal consiglio direttivo.

(3) In caso di assenza ingiustificata di un candidato all'esame di diploma, questo può accedere all'esame di riparazione.

(4) L'esame di diploma può essere ripetuto solamente una volta.

(5) Il giudizio negativo in sede di esame di riparazione, comporta per l'allievo la ripetizione dell'ultimo anno di corso.

Art. 17 (Valutazione dell'esame di diploma)

(1) L'esame di diploma è valutato in cinquantesimi.

(2) Nel diploma viene indicata la media aritmetica delle valutazioni delle due prove d'esame, elaborazione scritta e dissertazione.

Art. 18 (Diploma)

(1) Il diploma è rilasciato dall'assessorato provinciale competente in materia di formazione sanitaria ed è sottoscritto anche dal presidente della commissione giudicatrice.

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