Pubblicato nel B.U. 28 agosto 1990, N. 39.
(1) La biblioteca costituita all'istituto serve soprattutto come biblioteca di studio ai gruppi di lavoro e ai gruppi che elaborano progetti. All'interno della biblioteca verrà istituita anche una sezione per la documentazione dell'attività dell'istituto. Oltre a ciò verrà formata una raccolta che presenta anche i materiali didattici e i testi scolastici usati nella Provincia di Bolzano. La raccolta serve quale centro di sussidi didattici per informare e consigliare sia scuole che insegnanti.
(2) Nell'ordinamento per l'uso della biblioteca viene stabilito quali testi possono essere presi in prestito e quali invece restano nella biblioteca per consultazione.
(3) Possono usare la biblioteca e il centro di documentazione anche i collaboratori di altri istituti pedagogici; previo accordo con il direttore possono valersi anche della collaborazione del servizio di documentazione.
(4) Le norme dettagliate sull'uso della biblioteca verranno elaborate dal servizio per la documentazione e l'informazione e approvate poi dal Consiglio direttivo.