Pubblicato nel B.U. 2 ottobre 1990, n. 45.
(1) Per il periodo contrattuale 1988 - 1990 non si procede alla stipulazione di un accordo intercompartimentale. Gli accordi concernenti i comparti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1 del presente accordo sono da sottoporre, prima della definitiva sottoscrizione, all'esame preventivo della Giunta provinciale.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Vedi l'art. 3 del D.P.G.P. 21 luglio 1994, n. 32:
Art. 3 (Disciplina transitoria per il periodo contrattuale 1994-1997)
(1) Per il periodo contrattuale 1994- 1997 l'accordo intercompartimentale che sarà stipulato per i comparti di contrattazione di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) del decreto del Presidente della giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17, può essere esteso, in sede di contrattazione di comparto e di aree separate, in tutto o in parte al nuovo comparto. L'autorizzazione ai competenti assessori provinciali per la firma del relativo accordo di comparto è conferito con delibera della Giunta provinciale.