Pubblicato nel B.U. 2 ottobre 1990, n. 45.
(1) Il comparto dei dipendenti del servizio sanitario provinciale comprende i dipendenti delle Unità sanitarie locali.
(2) Nell'ambito del comparto di cui al comma 1 sono previste aree separate di contrattazione per:
(3) La composizione della delegazione del servizio sanitario provinciale, rappresentato dall'Amministrazione provinciale e dalle Unità sanitarie locali, e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la contrattazione di comparto e delle aree separate è stabilita d'intesa tra le parti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6. Nelle delegazioni sindacali è comunque garantita la presenza delle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi integrativi su base provinciale per il personale del Servizio sanitario provinciale, approvati con delibera della Giunta provinciale 21 ottobre 1991, n. 6133. È altresì garantita, nella delegazione sindacale per l'area separata di contrattazione per il personale con la qualifica di dirigente, la presenza delle confederazioni maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge provinciale 6/90. 5)
L'art. 4/ter è stato inserito dall'art. 2 del D.P.G.P. 21 luglio 1994, n. 32.