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In vigore al: 19/04/2016

z) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° febbraio 1990, n. X/156/1 1)
Approvazione statuto Istituto Pedagogico per il gruppo linguistico italiano

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1)

Pubblicato nel B.U. 22 maggio 1990, N. 25.

Art. 5 (Il Presidente)

(1) Ai sensi della legge istitutiva il presidente esercita le seguenti attribuzioni:

  • a)  convoca e presiede il Consiglio direttivo dell' Istituto;
  • b)  rappresenta legalmente l' Istituto;
  • c)  adotta i provvedimenti di particolare urgenza che vengono comunque sottoposti al Consiglio direttivo nella sua prima seduta successiva per la ratifica;
  • d)  nomina, fra i membri del Consiglio direttivo, il vicepresidente che lo rappresenta in caso di assenza o di impedimento;
  • e)  ha facoltà di invitare motivatamente esperti, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio direttivo.

(2) Il presidente inoltre:

  • a)  rappresenta in giudizio l' Istituto su autorizzazione del consiglio direttivo;
  • b)  firma tutti gli atti dell' Istituto, i mandati di pagamento e gli ordini di incasso e stipula contratti e convenzioni in nome dell'Istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo;
  • c)  intrattiene contatti con autorità e con gli esperti, nonché con docenti universitari, con scuole, enti o altre organizzazioni e istituzioni;
  • d)  partecipa alla conferenza nazionale dei presidenti degli IRRSAE;
  • e)  è il responsabile delle pubblicazioni dell' Istituto;
  • f)  su autorizzazione del consiglio direttivo e nei limiti fissati da esso, può assumere direttamente impegni di spesa su determinati capitoli di bilancio;
  • g)  promuove incontri con i presidenti e con altri organismi degli Istituti pedagogici provinciali.

(3) Alla scadenza del suo mandato, in caso di dimissioni o in caso di mozione di sfiducia di due terzi dei consiglieri in carica, il presidente resta in carica per la ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo presidente.

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