Pubblicato nel B.U. 17 giugno 1986, n. 25.
L'art. 1 è stato abrogato dall'art. 6 della L.P. 24 febbraio 1993, n. 6.
(1) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della legge provinciale 8 novembre 1982, n. 34, i corsi d'acqua naturali, iscritti all'elenco delle acque pubbliche e situati nel comprensorio di un consorzio, non sono considerati canali di scolo e fosse di bonifica fino alla loro immissione nel relativo recipiente.