Pubblicata nel Supplemento ordinario al B.U. 5 ottobre 1982, n. 46.
(1) Ai sensi dell'articolo 3, secondo comma della legge si procede soltanto qualora l'utilizzo delle aree comporti un'alterazione del terreno, del manto vegetale nonché la realizzazione di infrastrutture fisse, per le quali in base alle disposizioni di legge vigenti non è necessaria la concessione edilizia.