In vigore al

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In vigore al: 19/04/2016

e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1981, n. 261)
Regolamento di esecuzione all'ordinamento urbanistico provinciale e alle leggi provinciali del 2 aprile 1962, n. 4, del 25 novembre 1978, n. 52, del 3 gennaio 1978, n. 1, e del 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche
2

1)

pubblicato nel Suppl.Ord. al B.U. 18 agosto 1981, N. 41

Art. 1-24.   2)

2)

riportati al n. XXX - K

Art. 25-29.   3)

Art. 30-33.   4)

4)

gli articoli 30, 31, 32 e 33 sono stato abrogati dall'art. 18 del D.P.G.P. 25 marzo 1991, n. 8

Art. 34   3)

Art. 35 (Recupero di sottotetti esistenti)

(1) In caso di recupero per abitazioni di sottotetti esistenti possono essere realizzati abbaini in eccedenza alla cubatura esistente allo scopo di consentire l'aerazione dei vani recuperati, nella misura minima richiesta dal comma 3 dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione concernente gli standards in materia di igiene e sanità, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22. 5) Ciò vale senza pregiudizio delle esigenze di tutela ambientale e monumentale. In deroga alle norme sulle distanze previste dai piani urbanistici comunali gli abbaini possono essere realizzati osservando le distanze di cui all'articolo 873 e seguenti del codice civile. 6)

5)

riportata al n. XIV - C/c

6)

articolo aggiunto dall'art. 6 del D.P.G.P. 27 novembre 1984, n. 25 e successivamente sostituito dall'art. 2 del D.P.G.P. 4 settembre 1990, n. 23