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In vigore al: 19/04/2016

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 maggio 1978, n. 81)
Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sulle Comunità montane

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1)

Pubblicato nel B.U. 4 luglio 1978, n. 33.

Art. 8 (Art 6, L.P. n. 36/1977 )

(1) L'importo destinato all'ordinaria amministrazione viene pagato alle comunità immediatamente dopo l'approvazione del programma annuale. Le comunità possono con questo importo concedere alle interessenze che attuano opere di bonifica montana o di miglioramento fondiario un contributo per la copertura delle spese di progettazione fino ad un massimo dell'87,5% della spesa.

(2) Gli importi previsti per la realizzazione delle opere contenute nel programma annuale previa approvazione dei relativi progetti da parte della Giunta provinciale, vengono versati su un apposito conto corrente intestato alla relativa comunità, la quale è obbligata a dare in visione il conto stesso, in ogni momento, all'Amministrazione provinciale.

(3) Contemporaneamente con il programma annuale la comunità deve inoltrare un rendiconto dettagliato sull'impiego degli importi pagati sul detto conto corrente.

(4) La concessione di anticipazioni e di contributi integrativi ai sensi dell'articolo 2 rispettivamente dell'articolo 4 della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 43, (articoli 5 e 7 del presente testo unico) per iniziative contenute nel programma annuale avviene attraverso le comunità. Restano salve le disposizioni vigenti sull'accertamento di regolare esecuzione dei lavori e sul collaudo.

(5) Dopo l'emissione dei pareri previsti dalle norme vigenti, gli interessati possono iniziare a proprio rischio i lavori.