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In vigore al: 19/04/2016

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 maggio 1978, n. 81)
Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sulle Comunità montane

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1)

Pubblicato nel B.U. 4 luglio 1978, n. 33.

Art. 6 (Art 3, L.P. n. 3/1975 )

(1) In deroga al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1964, n. 31, la Giunta provinciale può concedere i contributi ivi previsti nella misura non superiore al 9% della spesa ritenuta ammissibile e per un periodo di 15 anni.