Pubblicato nel B.U. 4 luglio 1978, n. 33.
(1) In deroga al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1964, n. 31, la Giunta provinciale può concedere i contributi ivi previsti nella misura non superiore al 9% della spesa ritenuta ammissibile e per un periodo di 15 anni.