Pubblicato nel B.U. 4 luglio 1978, n. 33.
(1) Alle comunità montane ed ai comuni che eseguono su delega delle medesime opere di bonifica montana, ai sensi della legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, e della legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4, la Provincia, contestualmente all'approvazione ed al finanziamento dei progetti, può concedere un'anticipazione fino al 50% della propria partecipazione finanziaria.
(2) La liquidazione dell'anticipazione avviene su richiesta degli enti concessionari ad avvenuta registrazione del contratto di appalto dei lavori.
(3) Tale anticipazione dovrà essere restituita qualora i lavori non vengano ultimati entro i termini previsti nella delibera di concessione.