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In vigore al: 19/04/2016

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 maggio 1978, n. 81)
Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sulle Comunità montane

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1)

Pubblicato nel B.U. 4 luglio 1978, n. 33.

Art. 2 (Art 2, L.P. n. 53/1973 , art. 1, L.P. n. 36/1977 )

(1) Le comunità di valle istituite ai sensi del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, e degli articoli 81 e seguenti della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, formulano programmi annuali di opere di bonifica montana a carattere agrario e forestale e di opere di miglioramento fondiario, che saranno approvati e finanziati dalla Provincia per i territori montani nelle stesse compresi e sulla base della ripartizione dei fondi compiuta a norma del successivo articolo 3.

(2) La Giunta provinciale può introdurre nel programma, di cui al primo comma, modifiche ed integrazioni al fine del coordinamento con il piano territoriale, il programma di sviluppo provinciale e con i piani o i programmi settoriali e, in mancanza di questi, con gli interventi comunque svolti direttamente dalla Provincia.

(3) Variazioni al programma annuale attuate dalla comunità possono essere approvate dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

(4) Le comunità di valle esercitano, riguardo ai territori montani compresi nelle rispettive circoscrizioni, le funzioni dei consorzi di prevenzione e quelle dei consorzi di bonifica montana.