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In vigore al: 19/04/2016

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 281)
Regolamento per la disciplina della formazione di tecnici di laboratorio 2) e dei terapisti della riabilitazione

1)

Pubblicato nel B.U. 22 maggio 1979, n. 25.

2)

Ai sensi dell'art. 1 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22, nel testo tedesco di ogni articolo di questo decreto la dizione "Labortechniker" è sostituita con la dizione "medizinisch-technische Assistenten".

CAPO I
Norme generali

Art. 1 (Sfera di applicazione)

(1) Col presente regolamento viene disciplinata, ai sensi dell'articolo 1 lettera b) della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, la formazione di operatori sanitari non medici rivolta al conseguimento delle qualificazioni di:

  1. tecnico di laboratorio;
  2. terapista della riabilitazione;
  3. logoterapista;
  4. dietista

non disciplinate dalle leggi in vigore.3)

3)

L'art. 1 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 16 marzo 1981, n. 8.

Art. 2 (Enti e istituti gestori di scuole)

(1) Ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, la formazione degli operatori sanitari non medici di cui all'articolo precedente rientra direttamente nella competenza della Giunta provinciale, la quale decide sulla necessità dell'istituzione di relative scuole e corsi di formazione sulla base del parere espresso dal comitato di cui all'articolo 14 della stessa legge provinciale.

Art. 3 (Rapporti con istituti universitari)

(1) Le scuole devono attendere alla formazione degli operatori sanitari non medici di cui al precedente articolo 1 in collaborazione con un istituto universitario, scelto di preferenza tra quelli che nel territorio provinciale esercitano una rilevante attività istruttiva e di ricerca.

(2) Il relativo rapporto di collaborazione deve essere regolamentato dallo statuto della scuola stessa.

Art. 4 (Amministrazione)

(1) Le scuole per la formazione degli operatori sanitari non medici di cui al precedente articolo 1 devono essere dotate di autonomia finanziaria ed amministrativa.

Art. 5 (Esame di ammissione)

(1) Qualora il numero dei richiedenti sia superiore a quello dei posti di formazione stabiliti per ciascuna scuola, l'ammissione è subordinata al superamento di una prova scritta ed orale, o solo orale, su tematiche di cultura generale, attinenti preferibilmente al settore dell'igiene e della sanità.

(2) L'esame d'ammissione è sostenuto davanti ad apposita commissione composta:

  1. dal direttore della scuola, con funzioni di presidente;
  2. da un docente della scuola;
  3. da un rappresentante della ripartizione competente in materia di sanità designato dall'assessore provinciale competente.

(3) Sono ammessi alla frequenza della scuola i candidati utilmente collocati in graduatoria, in base all'esito delle prove d'esame ed alla valutazione della votazione riportata nel diploma di maturità, secondo i criteri prefissati dalla commissione.4)

4)

Gli articoli 5, 7, 8 e 9 sono stati sostituiti dall'art. 2 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22.

Art. 6 (Esami di passaggio)

(1) Al termine di ciascun corso di scuola, o di ciascuna fase di un corso di formazione, l'allievo deve superare un esame orale su ciascuna materia di insegnamento, davanti alla commissione di cui al comma 4.

(2) L'allievo che non ha raggiunto la media di sei decimi in ciascuna materia non ottiene il passaggio al corso o fase successivi, mentre se trattasi di allievo frequentante l'ultimo corso, o fase relativa, non è ammesso alla prima sessione dell'esame finale per il conseguimento del titolo di abilitazione.

(3) L'allievo che non ha raggiunto la votazione di almeno sei decimi in non più di tre materie, è ammesso agli esami di riparazione, che si tengono in epoca non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi rispetto alla conclusione del corso o fase relativa.

(4) Gli esami di riparazione sono sostenuti innanzi ad apposita commissione presieduta dal direttore della scuola e da tre docenti e da un rappresentante della ripartizione competente in materia di sanità; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

(5) L'allievo che per due volte consecutive non ottiene il passaggio al corso o fase successivi, o non consegue il titolo di abilitazione, deve lasciare la scuola.

(6) Il direttore della scuola, su conforme parere del collegio dei docenti, può indire una sessione straordinaria degli esami di riparazione, per gli allievi che non hanno potuto presentarsi a quella ordinaria, per gravi e giustificati motivi.

(7) Il segretario svolge le mansioni amministrative delle scuole e redige i verbali degli esami.5)

5)

L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22, e successivamente integrato dall'art. 1 del D.P.G.P. 25 luglio 1994, n. 35.

Art. 7 (Esame di diploma)

(1) L'esame per il conseguimento del titolo di abilitazione è indetto in due sessioni.

(2) Alla prima sessione sono ammessi gli allievi dell'ultimo corso di scuola, o dell'ultima fase di corso di formazione che hanno conseguito la media di almeno sei decimi in ciascuna materia di insegnamento. Alla seconda sessione, sono ammessi gli allievi che hanno conseguito una votazione inferiore ai sei decimi, in non più di tre materie.

(3) L'ammissione dell'allievo alla prima o seconda sessione è altresì subordinata al regolare espletamento del tirocinio pratico, con l'osservanza del monte ore minimo prestabilito.

(4) L'esame di diploma consiste nella discussione di un caso pratico, attinente alle materie di insegnamento, sul quale l'allievo ha elaborato una tesi scritta.

(5) L'esame di diploma è sostenuto innanzi ad apposita commissione, nominata dalla Giunta provinciale e composta da:

  1. un docente dell'università o dell'istituto superiore convenzionato con la scuola, con funzioni di presidente;
  2. il direttore della scuola, o suo sostituto;
  3. due docenti della scuola;
  4. un rappresentante della ripartizione competente in materia di sanità, designato dall'assessore provinciale competente. 4)
4)

Gli articoli 5, 7, 8 e 9 sono stati sostituiti dall'art. 2 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22.

Art. 8 (Assenza giustificata)

(1) Il consiglio direttivo può indire una sessione straordinaria dell'esame di diploma per gli allievi che, per gravi e giustificati motivi, non abbiano potuto partecipare alla prima o seconda sessione.4)

4)

Gli articoli 5, 7, 8 e 9 sono stati sostituiti dall'art. 2 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22.

Art. 9 (Diploma di abilitazione)

(1) Ogni componente della commissione esaminatrice dispone di dieci punti per la valutazione della prova di esame orale e di dieci punti per la valutazione della tesi scritta.

(2) Per conseguire il diploma l'allievo deve riportare in ciascuna delle due prove almeno dei decimi del punteggio totale a disposizione della commissione.

(3) Il diploma è sottoscritto dal presidente della commissione esaminatrice e dal direttore della scuola, e viene rilasciato a cura dell'ufficio provinciale competente.4)

4)

Gli articoli 5, 7, 8 e 9 sono stati sostituiti dall'art. 2 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22.

Art. 10 (Abilitazione professionale)

(1) Il superamento dell'esame finale abilita direttamente all'esercizio della professione di "tecnico di laboratorio" o di "terapista della riabilitazione".

(2) L'interessato può avanzare richiesta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per ottenere l'iscrizione delle suddette qualificazioni professionali nel libretto di lavoro.

Art. 11 (Collaborazione con enti ospedalieri)

(1) Gli enti ospedalieri operanti in provincia sono tenuti alla collaborazione con le direzioni didattiche. Essi, per quanto riguarda la formazione dei tecnici di laboratorio, metteranno a disposizione preparati di laboratorio occorrenti per i fini istruttivi e permettendo, sotto la sorveglianza e la guida di esperti, l'assolvimento delle necessarie esercitazioni pratiche nei laboratori ospedalieri e presso i pazienti, ferma restando l'osservanza delle norme di legge vigenti in materia.

(2) Per quanto riguarda la formazione dei terapisti della riabilitazione gli enti ospedalieri consentiranno l'accesso agli allievi per le esercitazioni di pratica ospedaliera previste dal programma.

Art. 12 (Richiamo di altre norme)

(1) Fino a quando non saranno emanati uno statuto e un regolamento interno tipo di cui all'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, specificatamente predisposti per le scuole di cui al presente regolamento, gli enti e istituti gestori di tali scuole si atterranno, in quanto applicabili, ai principi previsti nello statuto e regolamento interno tipo in vigore per gli infermieri professionali.

(2) Qualora la scuola venga gestita da un ente o istituto privato, il consiglio di amministrazione della scuola può essere quello medesimo dell'ente o istituto stesso, integrato con un rappresentante designato dalla Giunta provinciale.

Art. 13 (Norme applicabili per istituti convenzionati)

(1) Ferme restando le disposizioni di cui alla legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, la Provincia, qualora per i corsi di formazione di cui al presente regolamento, si convenzioni con istituti specializzati, giuridicamente riconosciuti applica le norme che disciplinano la funzione e l'attività di tali istituti.

CAPO II
Norme riguardanti la formazione dei tecnici di laboratorio

Art. 14 (Scuole di formazione dei tecnici di laboratorio)

(1) Il tecnico di laboratorio presta servizio, quale operatore ausiliario del medico e della ricerca medica, nelle materie degli esami batteriologici, sierologici e chimico-clinici. Svolgendo la sua opera in laboratorio destinato ad una delle menzionate materie, ad esso spetta, in generale, il compito di eseguire tutti i lavori tecnici occorrenti per gli esami microscopici, chimici e fisici con lo scopo di fornire al medico elementi attendibili ai fini dell'accertamento della diagnosi.

Art. 15 (Requisiti di ammissione)

(1) Sono ammessi alle scuole di formazione per tecnici di laboratorio i cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea, ed i cittadini extracomunitari regolarmente residenti nel territorio provinciale, in possesso di seguenti requisiti:

  1. diploma di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, legalmente riconosciuto;
  2. idoneità fisica e psichica a svolgere la professione.

(2) I cittadini italiani residenti in provincia di Bolzano hanno diritto di precedenza.6)

6)

Gli articoli 15 e 20 sono stati sostituiti dall'art. 3 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22.

Art. 16 (Programma di insegnamento)

(1) La scuola per tecnici di laboratorio ha la durata di tre anni. Ciascun corso prevede 3450 ore di insegnamento, esclusa la seconda lingua, di cui 1700 ore di tirocinio pratico e 1750 ore di insegnamento teorico.

(2) Le materie di insegnamento sono le seguenti:

  1. biologia, genetica e biologia molecolare
  2. fisica
  3. chimica generale ed inorganica
  4. chimica organica
  5. biochimica
  6. anatomia umana
  7. fisiologia umana
  8. istologia normale ed anatomia microscopica
  9. ematologia e coagulazione
  10. microbiologia
  11. pronto soccorso
  12. fotografia e microfotografia
  13. tecnologia medica e strumentazione laboratoristica
  14. teoria e protezione dalla radiazioni
  15. igiene del laboratorio e salvaguardia dell'ambiente
  16. chimica clinica
  17. tecniche istologiche
  18. patologia generale ed istologia patologica
  19. immunologia
  20. immunoematologia e gruppi sanguigni
  21. citologia
  22. patologia clinica
  23. nozioni di economia aziendale ospedaliera
  24. legislazione sanitaria, sociale e del lavoro
  25. documentazione medica e nozioni di statistica
  26. automazione nei laboratori medici
  27. tecnica di elaborazione elettronica dati
  28. inglese medico scientifico
  29. seconda lingua. 7)
7)

L'art. 16 è stato sostituito dall'art. 4 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22.

Art. 17-188)

8)

Abrogati dall'art. 7 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22.

CAPO III
Norme riguardanti la formazione dei terapisti della riabilitazione

Art. 19 (Scuole di formazione dei terapisti della riabilitazione)

(1) La formazione nelle scuole per terapisti della riabilitazione è rivolta all'insegnamento delle tecniche di riabilitazione motoria e riabilitazione funzionale, attraverso la chinesiterapia, la meccanoterapia e i vari trattamenti elettroterapici tra i quali la termoterapia, l'idroterapia, la balneoterapia, la fototerapia compresa la fisioterapia, la massoterapia e l'ultrasuonoterapia.

Art. 20 (Requisiti di ammissione)

(1) Sono ammessi alle scuole di formazione per terapisti della riabilitazione i cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea, ed i cittadini extracomunitari regolarmente residenti nel territorio provinciale, in possesso dei seguenti requisiti:

  1. diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, di durata quinquennale, legalmente riconosciuto;
  2. idoneità fisica e psichica a svolgere la professione.

(2) I cittadini italiani residenti in provincia di Bolzano hanno diritto di precedenza.6)

6)

Gli articoli 15 e 20 sono stati sostituiti dall'art. 3 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22.

Art. 21 (Idoneità fisica)

(1) Gli aspiranti devono essere fisicamente idonei a svolgere la professione di terapista della riabilitazione. A tale fine dovranno sostenere una apposita visita medica, nella quale viene accertata l'idoneità fisica a svolgere la professione.

Art. 22 (Programma di insegnamento)

(1) La scuola per terapisti della riabilitazione ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 1200 ore di insegnamento, di cui almeno 800 ore di tirocinio pratico e 400 ore di insegnamento teorico.

(2) Le materia di insegnamento sono le seguenti:

  1. anatomia umana
  2. fisiologia
  3. patologia generale
  4. medicina interna
  5. chirurgia
  6. ortopedia, traumatologia
  7. reumatologia
  8. neurologia e psichiatria
  9. ginecologia
  10. pediatria
  11. geriatria
  12. pronto soccorso e bendaggio
  13. igiene
  14. medicina sociale e del lavoro
  15. termo-, elettro-, foto-, idro- e balneoterapia compreso pronto intervento nella diagnostica fisica
  16. principi della riabilitazione
  17. nozioni e terapia della attività motorie nell'ambito della chirurgia, traumatologia, neurologia, ortopedia, medicina interna, ginecologia, pediatria, massaggio e massaggio delle zone riflesse, meccanica medica e ultrasuonoterapia
  18. educazione fisica: ginnastica, atletica leggera, giochi, nuoto e sci
  19. metodi di insegnamento della ginnastica di gruppo (ginnastica, atletica leggera, giochi e nuoto)
  20. nozioni fondamentali di psicologia
  21. nozioni di legislazione sanitaria, sociale e del lavoro
  22. nozioni di economia aziendale ospedaliera
  23. informatica
  24. inglese scientifico
  25. seconda lingua

Istruzione pratica
L'istruzione pratica consiste nel trattamento del paziente con terapie fisiche nelle materie seguenti:

  1. medicina interna
  2. chirurgia e traumatologia
  3. ortopedia
  4. neurologia
  5. psichiatria
  6. ginecologia
  7. pediatria
  8. riabilitazione
  9. geriatria 9)
9)

L'art. 22 è stato sostituito dall'art. 5 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22.

Art. 23 (Esami di passaggio)

(1) Alla fine del primo anno di corso, deve essere sostenuto un esame per ciascuna materia di insegnamento svolta durante l'anno.

(2) Gli esami da sostenere entro l'anno possono essere anche ripartiti in due sessioni, nel caso gli insegnanti lo ritengano opportuno per motivi pedagogici e metodologico-didattici nel senso di una istruzione altamente qualificata.

(3) Le date degli esami vengono stabilite dalla direzione della scuola, dopo aver consultato il consiglio di classe.10)

10)

Gli articoli 23 e 24 sono stati sostituiti dall'art. 2 del D.P.G.P. 16 marzo 1981, n. 8.

Art. 24 (Conseguimento del diploma)

(1) Il diploma di terapista della riabilitazione viene conferito agli allievi che abbiano conseguito risultati positivi in ciascuna disciplina oggetto di esame, secondo quanto stabilito dal presente articolo.10)

10)

Gli articoli 23 e 24 sono stati sostituiti dall'art. 2 del D.P.G.P. 16 marzo 1981, n. 8.

Art. 25 (Consiglio direttivo)

(1) La direzione didattica della scuola è affidata ad un consiglio direttivo composto da:

  1. il direttore del corso, con funzioni di presidente;
  2. un funzionario dell'ufficio provinciale per la formazione del personale sanitario e per l'educazione sanitaria, designato dal competente assessore provinciale;
  3. un rappresentante dell'ente eventualmente incaricato della gestione della scuola;
  4. un istruttore didattico.

(2) Il consiglio direttivo è convocato periodicamente dal direttore della scuola e alle sue riunioni prendono parte, con diritto di voto consultivo, i docenti di volta in volta interessati agli argomenti all'ordine del giorno.

(3) Il consiglio direttivo:

  1. sceglie il corpo docente;
  2. determina le sedi e le modalità di espletamento del tirocinio;
  3. determina gli orari per l'insegnamento teorico e per il tirocinio pratico;
  4. formula proposte di carattere organizzativo-didattico;
  5. esclude gli allievi dalla scuola e adotta gli altri provvedimenti disciplinari;
  6. adotta ogni altro provvedimento di natura programmatica, organizzativa e didattica, che non rientri nelle esclusive competenze della direzione o attenga alla gestione amministrativo-contabile;
  7. riconosce, in base ad idonea documentazione, utili, ai fini della frequenza della scuola, periodi di formazione svolti presso altre scuole sanitarie.

(4) La direzione didattica delibera a maggioranza di voti espressi dai membri effettivi.11)

11)

L'art. 25 è stato aggiunto dall'art. 6 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22.

Art. 26 (Applicazione)

(1) Il presente regolamento si applica alle scuole il cui primo corso ha inizio dopo il primo ottobre 1991.12)

12)

L'art. 26 è stato aggiunto dall'art. 1 del D.P.G.P. 25 luglio 1994, n. 35.

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