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In vigore al: 19/04/2016

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 settembre 1977, n. 401)
Regolamento di esecuzione del 4° comma dell'articolo 11 della L.P. 17 agosto 1976, n. 36, relativo al prolungamento dell'orario giornaliero per la frequenza da parte dei bambini nelle scuole materne provinciali.

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Pubblicato nel B.U. 4 ottobre 1977, n. 49.

Art. 1

(1) La Giunta provinciale può autorizzare, con propria deliberazione, il prolungamento dell'orario scolastico per la frequenza da parte dei bambini nelle scuole materne provinciali, qualora il numero dei bambini ammissibili, ai sensi del successivo articolo 2, risulti non inferiore a 15.

Art. 2

(1) I bambini sono ammessi alla frequenza delle sezioni di scuola materna provinciale con orario prolungato quando:

  1. entrambi i genitori o coloro che ne fanno le veci svolgono un'attività lavorativa, che si prolunga oltre il normale orario della scuola materna.
    In questa circostanza deve essere documentato che non vi siano persone appartenenti al nucleo familiare che possono accudire al bambino, nonché deve essere preso in considerazione l'orario di lavoro dei genitori o di coloro che ne fanno le veci.
    Non sono ammessi alla frequenza delle sezioni di scuola materna provinciale con orario prolungato i bambini i cui genitori, o coloro che ne fanno le veci, percepiscano dalle loro attività lavorative un reddito complessivo superiore a quello che annualmente viene fissato con deliberazione della Giunta provinciale;
  2. sia comprovata la necessità, per motivi familiari o socio-educativi, di una permanenza del bambino nella scuola materna oltre il normale orario scolastico.

Art. 3

(1) L'ammissione alla frequenza delle sezioni ad orario prolungato, qualora ricorrano i presupposti di cui alla lettera a) del precedente articolo 1, avviene su domanda del padre del bambino, o di chi ne fa le veci, indirizzata alla competente Direzione didattica di scuola materna. La domanda deve essere corredata da uno stato di famiglia, da una dichiarazione del datore di lavoro o da altra documentazione attestante l'attività lavorativa dei genitori del bambino, o di coloro che ne fanno le veci, fuori di casa e dalla quale risulti l'orario giornaliero, nonché da documentazione idonea dalla quale si possa determinare il reddito complessivo derivante dalle attività lavorative dei genitori o di coloro che ne fanno le veci.

(2) L'ammissione dei bambini per i quali si ravvisi la necessità per motivi familiari o socio-educativi, della frequenza delle sezioni ad orario prolungato, avviene su motivata proposta della equipe medico psico-pedagogica di cui agli articoli 1 e 95 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, indirizzata alla competente Direzione didattica di scuola materna. La proposta deve essere accompagnata dall'assenso scritto del padre del bambino o di chi ne fa le veci, nonché da uno stato di famiglia.

Art. 4

(1) Il prolungamento dell'orario nelle sezioni delle scuole materne provinciali ai sensi del presente regolamento è ammesso per un massimo di quattro ore giornaliere.

(2) Il servizio connesso con il prolungamento dell'orario giornaliero è espletato da personale supplente nominato dall'Amministrazione provinciale a norma degli articoli 57 o 58 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36.

(3) A ciascuna sezione di scuola materna ad orario prolungato è assegnata una insegnante supplente di scuola materna. L'assegnazione di assistenti supplenti di scuola materna nelle sezioni ad orario prolungato avviene nel rispetto dei criteri stabiliti per l'assegnazione di personale assistente dall'articolo 10 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36.

Art. 5

(1) Le insegnanti supplenti di scuola materna preposte alle sezioni ad orario prolungato iniziano il servizio 30 minuti prima del termine delle normali attività didattico-educative previste dagli articoli 11 e 38 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36.

(2) Le assistenti supplenti di scuola materna preposte alle sezioni ad orario prolungato terminano il servizio un'ora dopo il termine previsto dal servizio stesso in orario prolungato.

Art. 6

(1) La Giunta provinciale fissa annualmente con propria deliberazione la retta massima che gli enti gestori possono richiedere per la frequenza delle sezioni di scuola materna provinciale ad orario prolungato.

(2) L'ammontare della retta che può essere richiesta dall'ente gestore è in ogni caso proporzionalmente commisurata alla durata del prolungamento dell'orario di frequenza.

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