Pubblicato nel B.U. 2 agosto 1977, n. 38.
(1) Le stanze di soggiorno e da letto devono essere dotate della possibilità di essere riscaldate. Nel caso che gli alloggi sono dotati di impianti di riscaldamento centralizzato, la temperatura dell'aria interna deve essere compresa tra i 17 e i 20 °C e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli. Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente.