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In vigore al: 19/04/2016

c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 aprile 1977, n. 181)
Regolamento di esecuzione della L.P. 19 gennaio 1976, n. 6, "Ordinamento dell'IPAI"

1)

Pubblicato nel B.U. 31 maggio 1977, n. 27.

Art. 1 (Compiti dell'istituto)

(1) L'istituto provinciale di assistenza all'infanzia ha una funzione di servizio assistenziale della famiglia per tutti i casi in cui, per gravi motivi della famiglia, può rispondere alle esigenze non diversamente risolvibili.

(2) Esso viene chiamato in causa qualora altri servizi o comunque fintanto che detti altri servizi non siano in funzione.

(3) L'assistenza ai bambini viene attuata nell'istituto nelle seguenti forme:

  • a)  ricovero a tempo pieno
  • b)  ricovero a tempo parziale.

(4) Per i casi di bambini ricoverati a tempo pieno senza la presenza della madre, per evitare le gravi conseguenze della istituzionalizzazione, viene dato particolare risalto all'aspetto pedagogico, mediante un'adeguata preparazione del personale addetto all'assistenza diretta ed evitando il più possibile la rotazione dello stesso.

(5) Per facilitare al massimo il rapporto con i familiari del bimbo, gli orari di visite verranno adattati alle possibilità di questi.

(6) Nei casi di bambini ricoverati a tempo parziale deve, in particolare, essere curato il momento educativo-formativo del bambino ed essere favorito, nel contempo, il suo processo di socializzazione.

(7) Durante il giorno, i bambini ricoverati a tempo pieno vengono inseriti nei gruppi di quelli ospitati a tempo parziale.

(8) L'assistenza alle gestanti e alle madri si svolge mediante l'accoglimento delle stesse a tempo pieno nell'istituto. In particolare vengono assistite dal punto di vista sanitario e psicologico, in modo da metterle in condizioni di affrontare adeguatamente, una volta reinserite nella società, i compiti che il nuovo ruolo di madre comporta.

Art. 2 (Permanenza dei bambini)  delibera sentenza

a) a tempo parziale:

(1) Le ammissioni proposte avvengono con l'autorizzazione, ai fini amministrativi, dell'ufficio provinciale addetto al servizio di assistenza minorile, e, ai fini sanitari, del Direttore Sanitario dell'IPAI.

(2) Nel caso in cui le richieste di ammissione a tempo parziale eccedano il numero dei posti disponibili si dovrà tener conto, al fine di determinare un obiettivo ordine di precedenza, dei seguenti elementi:

  • 1)  mancanza di ogni possibilità di affidamento del bimbo nelle ore diurne
  • 2)  possibilità di regolare rapporto dei genitori col bimbo nonostante i limiti di tempo
  • 3)  effettivi limiti di tempo della madre
  • 4)  situazione economica e sociale della famiglia.

(3) La valutazione di tali elementi viene effettuata dal servizio sociale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 11 della L.P. 19 gennaio 1976 n. 6.

(4) L'orario della permanenza a tempo parziale è determinato, caso per caso, nel corso del periodo diurno e viene adattato alle esigenze dei genitori e del bimbo.

(5) La retta per la permanenza a tempo parziale viene determinata di anno in anno mediante deliberazione della Giunta provinciale e tiene conto dei costi effettivi del servizio.

(6) Per i casi in cui ne ricorrono le condizioni, può essere addebitato ai genitori un contributo-retta proporzionato alle loro effettive possibilità economiche.

(7) Le misure del contributo-retta vengono stabilite, sentito l'assistente sociale addetto al caso concreto.

  • b)  a tempo pieno:

(8) Per i ricoveri a tempo pieno viene adottato un procedimento, per le proposte di contributi-retta, analogo a quello previsto per i bambini ospitati a tempo parziale.

massimeDelibera N. 4678 del 09.12.2008 - Determinazione dei costi convenzionali giornalieri relativi all'anno 2009 per l'Istituto provinciale per l'Assistenza all'Infanzia

Art. 3 (Permanenza delle gestanti e delle madri)  delibera sentenza

(1) L'istituto ha il compito, ai sensi dell'articolo 1 della L.P. 19 gennaio 1976, n. 6, di ospitare ed assistere gestanti e madri che si trovino in situazioni di particolare difficoltà e non possano risolvere altrimenti i loro problemi, a causa di difficoltà familiare, di mancanza d'alloggio ed altro.

  • 1)  Madri:

(2) La permanenza delle madri nell'IPAI deve essere considerata provvisoria, per casi eccezionali, per cui ogni madre è tenuta a provvedere alla propria diversa sistemazione entro congrui termini. Il ricovero avviene dietro autorizzazione dell'ufficio competente, su proposta dell'assistente sociale addetto al caso e di concerto con il direttore sanitario.

(3) La permanenza nell'IPAI della madre assieme al bambino non può di regola, superare la durata di tre mesi, salvo eventuali eccezioni, stabilito dal direttore dell'istituto, su proposta del servizio sociale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 11 della L.P. 19 gennaio 1976, n. 6.

(4) Allo scopo di favorire il rapporto fra madre e bambino è necessario che la madre stessa si prenda cura del proprio figlio ed impari a trattarlo e curarlo, con l'aiuto del personale dell'istituto, prendendolo con sé nella propria stanza e vivendo con lui.

  • 2)  Gestanti:

(5) Le gestanti possono essere ospitate, indipendentemente dal mese di gravidanza, previa autorizzazione del competente ufficio della Provincia, su proposta dell'assistente addetto al caso, di concerto con il direttore dell'istituto.

(6) La retta per il ricovero delle gestanti e delle madri nell'IPAI viene determinata di anno in anno con deliberazione della Giunta provinciale, tenendo conto, in via preventiva, del numero delle persone assistibili nell'anno e della previsione della spesa complessiva che verrà prevedibilmente sostenuta, nell'anno, per questo servizio.

massimeDelibera N. 4678 del 09.12.2008 - Determinazione dei costi convenzionali giornalieri relativi all'anno 2009 per l'Istituto provinciale per l'Assistenza all'Infanzia

Art. 4 (Accettazione dei bambini)

(1) L'accettazione, in giorni in cui non è possibile il rilascio dell'autorizzazione al ricovero da parte dell'ufficio, avviene soltanto in casi di effettiva comprovata urgenza e secondo i seguenti criteri:

(2) Deve essere accertata l'identità del genitore o accompagnatore del bambino per il quale viene richiesto il ricovero e devono essere accertate le reali condizioni di salute del bimbo.

(3) Ove possibile, occorre assumere rapide informazioni presso gli organi che hanno consigliato il ricovero (Commissariato del Governo, Questura ecc.), al fine di conoscere l'effettiva situazione del bambino e le motivazioni dell'urgenza del ricovero.

(4) In ogni caso ai genitori o agli accompagnatori del bambino deve essere fatta firmare una dichiarazione di conoscenza delle conseguenze derivanti dal mancato interessamento nei confronti del bimbo (segnalazione al Tribunale per i Minorenni, denunzia per violazione degli obblighi familiari ecc.).

(5) Dal colloquio con le persone sopra indicate deve essere tratto il maggior numero possibile di informazioni da riferire poi all'ufficio nel primo giorno lavorativo successivo.

(6) L'ufficio adotta i provvedimenti del caso, sentito il servizio sociale provinciale.

Art. 5 (Servizi dell'istituto e loro funzionamento)

(1) I servizi di cui all'articolo 6 della L.P. 19 gennaio 1976, n. 6 si svolgono come segue:

  • a)  Servizi medico-sanitari:
    Consistono nella prestazione di tutte le misure, necessarie per garantire il buon stato di salute dei bambini.
    Nello svolgimento dei compiti assegnatigli dall'articolo 8 della L.P. 19 gennaio 1976 n. 6 il direttore sanitario si avvale della collaborazione del direttore dell'istituto, per tutti gli aspetti che concernano l'operato del personale in campo sanitario.
  • b)  Servizi educativo-assistenziali:
    Consistono nelle prestazioni ai bambini di tutte le cure necessarie per il loro armonioso sviluppo. Essi si svolgono sotto la direzione e responsabilità del direttore dell'istituto.
  • c)  Servizi amministrativi e generali:
    Consistono nello svolgimento di tutte le incombenze di carattere amministrativo relative all'istituto ed ai bambini ricoverati, nell'espletamento di tutte le mansioni e compiti, previsti dalle leggi e regolamenti sulla gestione in economia dell'istituto.
    L'incaricato dei servizi economali provvede, altresì, a curare tutti i contatti con l'esterno per quanto concerne forniture, appalti, lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione relativi all'istituto.
  • d)  Servizio spirituale.

Art. 6 (Turni di lavoro)

(1) Le prestazioni del personale addetto ai servizi di cui all'articolo 6 della L.P. 19 gennaio 1976 n. 6 si articolano in turni di lavoro, regolamentati e predisposti dal direttore dell'istituto, tenendo conto, in via principale, delle esigenze dei bambini ricoverati.

(2) I servizi di assistenza diretta dei bambini devono essere atti a coprire l'intera giornata di 24 ore.

(3) A tutti i servizi viene assegnato il necessario personale tecnico e ausiliario secondo i turni predisposti ogni settimana per la settimana successiva dal direttore dell'istituto. Detti turni vengono resi noti al personale mediante affissione, almeno 48 ore prima, all'albo dell'istituto.

(4) Per ragioni di urgenza e comunque gravi, il direttore dell'istituto può modificare, anche a breve termine, l'orario predisposto in precedenza, modificando altresì l'assegnazione del personale ai vari servizi.

(5) In linea di massima il personale rimane assegnato allo stesso reparto o servizio indicato nell'orario, tranne nei casi in cui, per periodi brevi, non si renda necessaria assegnazione diversa.

Art. 7 (Ferie)

(1) Il congedo ordinario spettante di diritto deve essere usufruito dal personale in modo da permettere il buon funzionamento dei servizi dell'istituto.

(2) Il personale può usufruire di detto congedo, secondo quanto previsto dalle norme provinciali vigenti; nel periodo estivo, in linea di massima (1.6.-30.9.) non può godere di più di metà del congedo annuo spettante.

(3) Entro il mese di febbraio di ogni anno il dipendente è tenuto a fornire alla direzione dell'istituto indicazioni sul periodo nel quale intende assentarsi per le ferie ordinarie.

(4) L'autorizzazione al congedo ordinario viene data dalla direzione dell'istituto, tenuto conto del numero di persone che possono assentarsi contemporaneamente senza pregiudicare il buon funzionamento dei servizi dell'istituto, delle richieste presentate, nonché di altri elementi valutabili (richieste accolte nell'anno precedente, periodo di congedo fruito nell'anno stesso ecc.).

Art. 8 (Recuperi)

(1) Il lavoro di turno prestato in una festa infrasettimanale viene recuperato, compatibilmente con le esigenze dell'istituto, e comunque entro sei mesi dall'effettuata prestazione del servizio.

Art. 9 (Pasti)

(1) Al personale dell'IPAI viene fornito, qualora sia in servizio di turno durante le ore dei pasti, il vitto all'interno dell'istituto; i relativi prezzi unitari per ogni pasto verranno detratti dalla retribuzione mensile, secondo l'ammontare determinato a tal fine con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 10 (ommissione consultiva per il coordinamento dei servizi)

(1) La Commissione si riunisce, di regola, una volta al bimestre.

(2) Essa può riunirsi anche più frequentemente, su iniziativa di ciascuno dei suoi membri effettivi e viene convocata dal direttore dell'istituto.

(3) Essa si occupa di tutti i problemi riguardanti il buon funzionamento dei servizi all'interno dell'istituto, interpellando ove occorre, anche esperti esterni; può altresì avvalersi della collaborazione degli utenti.

(4) Provvede alla elaborazione di un proprio disciplinare di servizio interno. L'incaricato dei servizi economali, che è membro di diritto, funge da segretario della Commissione e provvede alla stesura dei verbali.

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