(1) Fermo restando l'articolo 1 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, la Provincia può istituire e gestire in proprio corsi, scuole, centri ed istituti per la formazione professionale con o senza mensa e convitti annessi, per tutti i residenti nella provincia, compresi quelli per inabili e minorati.
(2) La Provincia può costruire, acquistare o affittare edifici o parte di edifici, da destinare alle attività riguardanti la formazione professionale e provvedere al loro arredamento ed alla loro attrezzatura.
(3) La Provincia può altresì contribuire alle spese che enti, associazioni o privati sostengono per la costruzione, l'acquisto anche attraverso società interamente possedute, migliorie edilizie, l'ampliamento, l'attrezzatura e l'arredamento di edifici destinati alla formazione professionale ed alla ricezione di apprendisti frequentanti corsi di formazione professionale, nonché di giovani lavoratori.2)
(4) Nell'ambito della formazione professionale la Provincia può altresì espletare un'attività di assistenza tecnica per mezzo di conferenze, convegni e pubblicazioni a scopo didattico ed assumere, in tutto o in parte, le relative spese.