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In vigore al: 19/04/2016

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 491)
Testo Unico delle leggi provinciali sullo sviluppo della formazione professionale: legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36, e legge provinciale 25 luglio 1975, n. 37

1)
Pubblicato nel B.U. 7 gennaio 1976, n. 1.

Art. 1  delibera sentenza

(1) Fermo restando l'articolo 1 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, la Provincia può istituire e gestire in proprio corsi, scuole, centri ed istituti per la formazione professionale con o senza mensa e convitti annessi, per tutti i residenti nella provincia, compresi quelli per inabili e minorati.

(2) La Provincia può costruire, acquistare o affittare edifici o parte di edifici, da destinare alle attività riguardanti la formazione professionale e provvedere al loro arredamento ed alla loro attrezzatura.

(3) La Provincia può altresì contribuire alle spese che enti, associazioni o privati sostengono per la costruzione, l'acquisto anche attraverso società interamente possedute, migliorie edilizie, l'ampliamento, l'attrezzatura e l'arredamento di edifici destinati alla formazione professionale ed alla ricezione di apprendisti frequentanti corsi di formazione professionale, nonché di giovani lavoratori.2)

(4) Nell'ambito della formazione professionale la Provincia può altresì espletare un'attività di assistenza tecnica per mezzo di conferenze, convegni e pubblicazioni a scopo didattico ed assumere, in tutto o in parte, le relative spese.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 298 del 04.07.2003 - Corsi di formazione professionale - finanziamento del Fondo Sociale Europeo - controversie tra direttori dei corsi e Provincia - giurisdizione A.G.O.
2)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 32, comma 14, della L.P. 30 aprile 1991, n. 13.

Art. 2

(1) Le istituzioni di cui all'articolo precedente sono erette con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta medesima. La stessa procedura è seguita per la loro soppressione. Nel decreto istitutivo vengono fissate anche le qualifiche ed il numero del personale addetto nell'ambito delle disponibilità organiche previste e consentite dalle norme provinciali in vigore in materia di personale da adibirsi alla formazione professionale.

Art. 3     delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad erogare le provvidenze sottoelencate secondo criteri da stabilirsi con propria deliberazione, sentito il comitato degli Assessori, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, integrato da 5 rappresentanti dei datori di lavoro e cinque rappresentanti dei prestatori di opera, proposti dalle rispettive organizzazioni di categoria più rappresentative nell'ambito provinciale; ciascun gruppo di cinque rappresentanti sarà composto da un rappresentante del settore industria, uno dell'artigianato, uno del commercio, uno del settore turistico-alberghiero e uno dell'agricoltura3) :

  1. sussidi ad apprendisti. Tali sussidi possono essere erogati solo ai residenti in provincia di Bolzano e sono assegnati, tenuto conto del punteggio attribuito ai singoli richiedenti, sulla base dei seguenti criteri principali:
    1. condizioni economiche familiari, limite massimo punti 60;
    2. lontananza dalla famiglia, limite massimo punti 40;
  2. contributo a frequentanti scuole professionali e corsi in vista dell'acquisizione della formazione di base, con sede anche fuori del territorio provinciale o nazionale, intesi a coprire in tutto o in parte le spese di frequenza, nonché di vitto ed alloggio. Qualora i frequentanti un corso vivano nella famiglia di appartenenza, possono ottenere un sussidio;
  3. assegni a frequentanti corsi di formazione professionale destinati alla promozione sul lavoro o alla riconversione, considerando in particolar modo i disoccupati, gli emigrati già residenti in provincia di Bolzano, che desiderano fare ritorno in patria, e coloro che devono interrompere il rapporto di lavoro per poter frequentare il corso;
  4. rimborso totale o parziale delle spese di viaggio alla e dalla sede di formazione professionale agli apprendisti e ai frequentanti i corsi;
  5. contributi e premi per attività e prestazioni atte per meglio raggiungere le finalità delle leggi sulla formazione degli apprendisti e dei lavoratori;
  6. contributi sulle spese riguardanti i libri scolastici ed il materiale didattico per gli apprendisti ed i frequentanti i corsi;
  7. esenzione parziale o totale dal pagamento delle rette riguardanti il vitto e l'alloggio, nel caso in cui gli apprendisti ed i frequentanti le scuole ed i corsi fruiscano di mense, convitti ed istituti gestiti direttamente dalla Provincia;
  8. pagamento totale o parziale delle spese di frequenza, nonché di vitto ed alloggio, che i frequentanti scuole professionali ed i corsi, residenti in provincia di Bolzano, sostengono presso scuole, enti pubblici e morali, nonché associazioni o privati, con sede anche fuori dal territorio provinciale o nazionale;
  9. pagamento totale o parziale delle spese che scuole, enti pubblici e morali, nonché associazioni o privati sostengono per lo svolgimento di corsi di formazione professionale e/o per prestazione di vitto e alloggio a favore di frequentanti scuole e corsi di formazione professionale, residenti nella provincia di Bolzano.

(2) Per le finalità previste ai punti 8) e 9) del presente articolo, la Provincia può stipulare apposite convenzioni con le rispettive scuole, enti pubblici e morali, nonché associazioni o privati.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 298 del 04.07.2003 - Corsi di formazione professionale - finanziamento del Fondo Sociale Europeo - controversie tra direttori dei corsi e Provincia - giurisdizione A.G.O.
3)
Il comitato allargato degli assessori è stato soppresso dall'art. 14 della L.P. 12 novembre 1992, n. 40; vedi l'art. 6 della medesima legge provinciale.

Art. 4

(1) Coloro che frequentano un corso di formazione professionale destinato alla promozione sul lavoro (qualificazione di generici, ulteriore qualificazione, specializzazione, aggiornamento, avanzamento) o alla riconversione (passaggio da un settore lavorativo ad un altro) istituito o autorizzato ai sensi degli articoli 2 e 8 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, possono ottenere un assegno giornaliero.

(2) L'ammontare dell'assegno è fissato dalla Giunta provinciale ed è erogato in favore:

  1. dei disoccupati iscritti ad un qualsiasi corso o dei frequentanti un corso di riconversione;
  2. degli altri frequentanti in misura proporzionale al mancato guadagno derivante dalla frequenza del corso.

(3) Ai lavoratori indicati nel comma precedente che percepiscono la indennità giornaliera di disoccupazione ovvero il sussidio straordinario di disoccupazione, spetta l'assegno di cui al comma precedente ridotto dell'importo dell'indennità o del sussidio percepito.

Art. 5

(1) Decadono da ogni provvidenza disposta in base agli articoli precedenti coloro che, senza giustificato motivo, non frequentino le istituzioni di formazione professionale alle quali erano stati avviati.

Art. 6

(1) Le somme occorrenti per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente testo unico, nei limiti di spesa autorizzati dalle preesistenti disposizioni, saranno iscritte annualmente con leggi di bilancio, a partire dall'anno finanziario 1975, in appositi capitoli separati del bilancio della Provincia.

(2) Per provvedere ai pagamenti delle spese e delle provvidenze previste dal presente testo unico, la Giunta provinciale può con propria deliberazione, concedere un fondo di cassa ai sensi dell'articolo 24 delle norme di attuazione ( decreto del Presidente della giunta provinciale 28 gennaio 1974, n. 7, della legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14, modificata ed integrata dalla legge provinciale 28 novembre 1973, n. 82, a funzionari delegati, nominati appositamente con proprio provvedimento.

(3) Il pagamento stesso sarà effettuato dal funzionario suddetto su ordine dell'assessore competente.

Art. 7

(1) In appositi capitoli delle entrate del bilancio provinciale affluiranno le quote per spese di vitto ed alloggio, versate da coloro che usufruiranno di mense, convitti ed istituti gestiti in proprio dalla Provincia, nonché ogni altra entrata conseguente a contributi o erogazioni di enti pubblici o privati, di associazioni professionali di categoria o di privati per gli scopi di cui alla presente legge.

Norme transitorie

Art. 8 4)

4)
Omissis.

Art. 9

(1) A decorrere dal 10 gennaio 1973 sono abrogati: la legge provinciale 10 luglio 1961, n. 7: Assistenza e sviluppo dell'apprendistato; il relativo regolamento di esecuzione 30 giugno 1962, n. 35; il terzo comma dell'articolo 4 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3: Istruzione professionale degli apprendisti dell'industria, del commercio e dell'artigianato; il primo ed il secondo comma dell'articolo 9 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9: Addestramento professionale dei lavoratori; gli articoli 7, 8 e 9 del relativo regolamento 16 giugno 1964, n. 18, e l'articolo 7 della legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15(modificato con l'articolo 1 della legge provinciale 22 luglio 1968, n. 13): Integrazione delle leggi provinciali 27 agosto 1962, n. 9, e 5 settembre 1964, n. 15, per il personale addetto alla formazione professionale agricola.

(2) Sono altresì abrogate tutte le norme in vigore in contrasto con le disposizioni contenute nel presente testo unico.

(3) Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dal 20 agosto 1975, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 5 e 7, che trovano applicazione a decorrere dal 10 gennaio 1973.

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