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In vigore al: 19/04/2016

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 febbraio 1974, n. 151)
Approvazione del Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 362) , sulle istituzioni e provvidenze per lo sviluppo della formazione professionale

1)

Pubblicato nel B.U. 26 marzo 1974, n. 13.

2)

Vedi D.P.G.P. 17 ottobre 1975, n. 49.

Art. 1

(1) Ai frequentanti di scuole per apprendisti, di corsi o di istituti per la formazione e l'istruzione professionale, in vista dell'acquisizione della formazione di base, connessa con la loro prima qualifica, possono essere rimborsate le spese di viaggio effettivamente sostenute in base a dichiarazione del direttore della scuola, corso o istituto.

(2) Con deliberazione della Giunta provinciale, di cui al 2° comma dell'articolo 9 della legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36, con la quale vengono assegnati i fondi, verranno determinati i viaggi e l'entità delle spese di viaggio che potranno essere rimborsate.

Art. 2

(1) Su proposta del Comitato di cui all'articolo 9 della legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36, la Giunta provinciale delibera l'acquisto o il rimborso delle spese relative ai libri ed al materiale occorrente per gli apprendisti. La Giunta provinciale, con la stessa delibera con la quale approva, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, il piano dei corsi, determina per ogni singolo corso l'importo occorrente per la concessione di contributi nelle spese per acquisto di libri e materiale necessario a favore dei frequentanti i corsi per la formazione professionale.

(2) Per l'anno scolastico 1973/74 l'importo in parola sarà stabilito con apposita deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 3

(1) All'esenzione o alla riduzione delle spese di cui al 3° comma dell'articolo 4 della legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36, ovvero alla determinazione dell'ammontare del contributo di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della medesima legge, provvede l'assessore competente sulla base degli importi e delle rette determinate anno per anno dalla Giunta provinciale e seguendo i seguenti criteri:

(2) Sono esenti dalle spese per vitto ed alloggio

  1. gli apprendisti non soggetti passivi d'imposta, frequentanti scuole professionali, qualora il reddito complessivo annuo del genitore o di chi ne fa le veci, soggetto passivo d'imposta accertato ai fini dell'imposta unica sul reddito delle persone fisiche, non sia superiore a lire 3.000.000, al netto di ogni ritenuta di legge;
  2. gli apprendisti frequentanti scuole professionali, qualora siano essi stessi soggetti passivi d'imposta per un reddito complessivo annuo, accertato nei modi di cui al punto a), non superiore a lire 1.500.000;
  3. coloro i quali frequentano corsi o istituti di formazione ed istruzione professionale, di cui al 1° comma dell'articolo 4 della legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36:
    1. se sono minori e non soggetti passivi d'imposta, in presenza delle condizioni di cui al precedente punto a);
    2. se sono essi stessi soggetti passivi d'imposta, in presenza delle condizioni di cui al precedente punto b).

(3) Spetta l'esenzione delle spese per vitto ed alloggio, nella misura del 50%, qualora i redditi di cui ai precedenti punti a), b) e c) superino per non più del 30% quelli indicati.

(4) Per gli anni scolastici 1973/74 e 1974/75 l'esenzione della spese di vitto ed alloggio, di cui al 3° comma dell'articolo 4 della legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36, sarà accordata alle persone indicate nel presente articolo, qualora il reddito accertato, ai fini dell'imposta complementare nei riguardi del capo-famiglia, rispettivamente per gli anni 1972 e 1973, non sia superiore ad un imponibile netto di lire 2.500.000.

(5) L'esenzione dalle spese di cui al precedente comma sarà accordata nella misura del 50% nei casi di redditi compresi tra lire 2.500.001 e lire 3.000.000.

Art. 4

(1) Gli assegni previsti dall'articolo 5 della legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36, sono determinati nella seguente misura:

  1. per le persone contemplate al punto 1) del secondo comma: lire 3.000 giornaliere, maggiorate del 10% per ciascuna persona a carico;
  2. per le persone di cui al successivo punto 2): un compenso giornaliero pari all'importo delle ore di lavoro non effettuate a causa della frequenza del corso, aumentato delle quote di assegni familiari; detto compenso è liquidato previa presentazione da parte dell'interessato di una dichiarazione del proprio datore di lavoro attestante la retribuzione che sarebbe a lui spettata per dette ore.

(2) Gli assegni giornalieri, di cui al precedente comma, sono corrisposti in misura intera in presenza delle condizioni di reddito previste dal 1° comma punto c) del precedente articolo 3, mentre sono ridotti del 50% qualora detto reddito superi per non più del 30% quello ivi indicato. Per gli anni scolastici 1973/74 e 1974/75 gli assegni giornalieri di cui all'articolo 5 della legge provinciale n. 36 saranno accordati alle persone indicate nel presente articolo, qualora il reddito accertato, ai fini della imposta complementare, nei riguardi del capo-famiglia, rispettivamente per gli anni 1972 e 1973, non sia superiore ad un imponibile netto di lire 2.500.000.

(3) Gli assegni di cui al precedente comma saranno accordati nella misura del 50% nei casi di redditi compresi tra lire 2.500.001 e lire 3.000.000.

Art. 5

(1) I frequentanti i corsi professionali che desiderano ricevere provvidenze di cui agli articoli 4, 3° e 4° comma, 5 e 6 della legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36, devono presentare all'atto di iscrizione domanda all'Assessorato competente.

(2) Per l'anno scolastico 1973/74 il termine di presentazione della domanda di cui al comma precedente sarà stabilito con la deliberazione di cui all'articolo 1, 2° comma, del presente regolamento.

Art. 6

(1) La concessione di premi a maestri artigiani, contemplati dall'articolo 7 della legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36, avviene con deliberazione della Giunta provinciale su proposta dell'Assessore competente, sentita la Commissione Provinciale per l'artigianato.

(2) Non potranno essere erogati premi a quei maestri artigiani che abbiano contravvenuto agli obblighi a loro imposti dall'ordinamento provinciale per l'artigianato in merito alla frequenza della scuola professionale da parte dell'apprendista.

(3) Le proposte della Commissione Provinciale per l'artigianato dovranno essere presentate all'Assessorato competente entro il termine stabilito dal Comitato degli Assessori.

Art. 7

(1) Per l'anno scolastico 1973/74 la Giunta provinciale, in deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo 3, assegna in base all'articolo 2, punto 3) della legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36, un contributo inteso a coprire le spese per vitto e alloggio degli apprendisti e dei frequentanti i corsi professionali alloggiati in convitti ed istituti gestiti non direttamente dalla Provincia.

(2) La liquidazione ed il pagamento avviene su presentazione di regolare rendiconto vistato dal direttore scolastico competente.

Art. 8

(1) La liquidazione ed il pagamento dei contributi, assegni, premi e rimborsi spese, spettanti in virtù alla legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36, vengono effettuate su ordine dell'Assessore competente, dai funzionari delegati di cui all'articolo 9 della legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36.

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